DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. 1057
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per la ricerca scientifica; Decreta:
Articolo unico
Il testo degli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 - (Istituti scientifici riconosciuti). - Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima". "Art. 28 - (Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attivita' di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della marina mercantile. Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare. L'autorizzazione e' concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed e' condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso". "Art. 29 - (Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti). - Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la marina mercantile: a) a presentare in triplice copia al Ministero della marina mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attivita' scientifica svolta nel campo della pesca marittima; b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attivita', nonche' l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato". "Art. 30 - (Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati). - Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attivita' svolta e' effettuata per conto e sotto la responsabilita' degli istituti stessi". "Art. 31 - (Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato). - L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonche' dei ricercatori singoli e' autorizzato dal capo del compartimento marittimo. Il Ministero della marina mercantile autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attivita' di ricerca, ed a cio' designato dalla competente amministrazione".
LEONE MORO - GIOIA - BONIFACIO - MALFATTI - PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 2
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.