DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1976, n. 1064

Type DPR
Publication 1976-10-28
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7 e' modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole "e per la facolta' di agraria".

Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale);

idrologia e idrografia (semestrale);

viabilita' ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale);

geologia applicata;

microbiologia del terreno (semestrale);

approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1977 Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 257

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 7 e' modificato nel senso che, al penultimo comma, sono aggiunte le parole "e per la facolta' di agraria". Art. 105 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: sistemazioni idrauliche e difesa del suolo (annuale); idrologia e idrografia (semestrale); viabilita' ed infrastrutture rurali e forestali (semestrale); geologia applicata; microbiologia del terreno (semestrale); approvvigionamenti annonari, mercati e industrie degli alimenti di origine animale. Nello stesso elenco l'insegnamento di coltivazioni da foraggio passa da semestrale ad annuale e l'insegnamento di produzione delle sementi per colture ortive e floreali cambia denominazione in quella di produzione delle sementi.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1977

Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 257

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