DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1976, n. 1082
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica, fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana, con protocollo e scambio di note, firmato al Cairo il 29 aprile 1975, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 11 dell'accordo stesso.
LEONE MORO - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 2
Accordo-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA Desiderando di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi ed i loro popoli attraverso lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti incoraggeranno e faciliteranno la realizzazione di programmi di cooperazione tecnica, economica, sociale, scientifica e d'istruzione, secondo l'osservanza delle norme del presente accordo e nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti nei due Paesi ed in conformita' agli accordi complementari da stipularsi sulla base del presente accordo e per l'esecuzione dello stesso.
Accordo-art. 2
Art. 2. 1. - Al fine di dare corso a questa cooperazione le Parti contraenti: a) si scambieranno prestazioni di consulenza per lo studio di specifici progetti; b) incoraggeranno la cooperazione fra organizzazioni scientifiche e tecniche come pure fra centri ed istituzioni di ricerca dei due Paesi, dando corso a progetti di cooperazione tecnica e scientifica; c) incoraggeranno lo scambio di borse di studio di tirocinio nei vari campi tecnici e scientifici; d) incoraggeranno programmi congiunti di ricerca. 2. - Altre forme di cooperazione scientifica e tecnica possono essere aggiunte di comune accordo fra le Parti contraenti. 3. - Tutto il personale scambiato, nell'ambito di questo accordo sara' designato come specialisti, esperti o tecnici.
Accordo-art. 3
Art. 3. Nel quadro della cooperazione tecnica e scientifica prevista dall'art. 1 il Governo della Repubblica italiana, su richiesta del Governo della Repubblica araba egiziana ed in conformita' agli accordi che i Governi prenderanno di volta in volta, si impegna a facilitare: a) l'invio di esperti italiani; b) la formazione tecnica, scientifica e professionale di cittadini della Repubblica araba egiziana mediante la promozione di corsi di studio, tirocinio e di specializzazione ed attraverso la concessione di borse di studio o di tirocinio per i corsi summenzionati; c) la fornitura di attrezzature, materiali e servizi a condizioni agevolate, od in particolari casi gratuita; d) la promozione o, quando necessario, la sovvenzione di studi e progetti concernenti lo sviluppo della Repubblica araba egiziana da effettuarsi da enti italiani specializzati; e) la partecipazione italiana all'organizzazione di centri di addestramento professionale di specializzazione come pure di centri di ricerca e di laboratorio; f) l'accoglimento nella Repubblica italiana di specialisti e di personale di livello superiore, come pure di ricercatori e scienziati egiziani.
Accordo-art. 4
Art. 4. Le Parti contraenti incoraggeranno lo stabilimento di contatti diretti fra le rispettive istituzioni di ricerca scientifica e tecnica e fra i rispettivi scienziati ed esperti. La cooperazione verra' attuata mediante simposi, scambio di ricercatori, scambi di informazioni e di documentazione, programmi di ricerca in comune. Sara' inoltre facilitata la conclusione di speciali accordi in campi di interesse comune. Ciascuna parte prendera' in considerazione la possibilita' di concedere ad istituzioni dell'altra parte, da questa indicate, borse di studio per laureati, tecnici e ricercatori specializzati in campo scientifico, al fine di (o per dar loro la possibilita' di) compiere ricerche o per perfezionare la loro esperienza nelle rispettive materie di competenza.
Accordo-art. 5
Art. 5. Dopo la scadenza di questo accordo ogni progetto di cooperazione tecnica e scientifica concluso prima della stessa scadenza rimarra' soggetto alle disposizioni di questo accordo sino alla sua completa esecuzione.
Accordo-art. 6
Art. 6. Al personale italiano inviato nella Repubblica araba egiziana con compiti di cooperazione scientifica e tecnica saranno concessi i diritti e le esenzioni stabilite nel protocollo addizionale annesso al presente accordo.
Accordo-art. 7
Art. 7. a) Il Governo della Repubblica araba egiziana sopportera' tutti i rischi e le pretese derivanti da atti o omissioni dell'esperto durante l'adempimento del proprio compito. Il Governo della Repubblica araba egiziana indennizzera' il Governo della Repubblica italiana e l'esperto e li terra' indenni da ogni e qualsiasi giudizio di responsabilita', azioni, pretese, danni, costi o emolumenti a causa di morte, lesioni personali o danni a cose, o da ogni altro danno risultante da un atto o omissione nell'adempimento del servizio. b) Qualora il Governo della Repubblica egiziana abbia soddisfatto richieste in base alle disposizioni del paragrafo a) di questo articolo, il Governo della Repubblica italiana assicurera' al Governo della Repubblica araba egiziana il diritto di esercitare e far valere ogni rivalsa, domanda riconvenzionale, indennizzo, contributo o garanzia che compete a tale esperto, in connessione con l'atto d'omissione al quale tale richiesta si riferisce. c) Il Governo della Repubblica italiana mettera' a disposizione del Governo della Repubblica araba egiziana ogni informazione in suo possesso e che sia richiesta per ogni procedura connessa con i casi di cui al paragrafo a). Esso inoltre fornira' al Governo della Repubblica araba egiziana a tale scopo ogni altra possibile assistenza. Nel caso in cui l'informazione o l'assistenza pur essendo possibili, non siano stati forniti dal Governo della Repubblica italiana o dall'esperto, e qualora per l'assenza di tale informazione, una condanna al risarcimento sia pronunciata contro il Governo della Repubblica araba egiziana, quest'ultimo non sara' tenuto all'applicazione della disposizione del paragrafo a); qualora, comunque, il Governo della Repubblica araba egiziana fosse ritenuto responsabile per tale azione, esso avra' diritto ad essere ripagato dal Governo della Repubblica italiana che assumera' la responsabilita' del pagamento restando titolare del diritto di rivalsa nei confronti dell'esperto. d) Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al paragrafo c), qualora il Governo della Repubblica italiana e l'esperto lo richiedano, il Governo della Repubblica araba egiziana si sostituira' al Governo della Repubblica italiana od all'esperto in ogni procedura giudiziaria derivante da atti od omissioni di cui al paragrafo a).
Accordo-art. 8
Art. 8. Le Parti contraenti si sforzeranno per assicurare che, dopo un certo periodo di tempo da stabilirsi in ciascun caso, e secondo i programmi, gli esperti saranno gradualmente sostituiti da personale locale con gli stessi compiti.
Accordo-art. 9
Art. 9. Nel caso in cui la Parte italiana fornisca alla Parte egiziana secondo quanto concordato, strumenti o attrezzature, il Governo egiziano consentira' l'importazione di tali materiali in esenzione da diritti doganali o altre imposte o restrizioni di importazione. Le medesime esenzioni dovranno essere applicate per quanto riguarda le attrezzature scientifiche e tecniche importate per sopperire alle necessita' degli esperti nell'adempimento dei loro compiti di cui al presente accordo. La messa a disposizione di materiali importati nel contesto di quest'accordo per fini diversi da quelli concordati fra le due Parti dovra' avvenire previo assenso delle autorita' doganali.
Accordo-art. 10
Art. 10. Le due Parti costituiranno una commissione mista cui sara' sottoposta di comune accordo qualsiasi questione relativa alla esecuzione del presente accordo.
Accordo-art. 11
Art. 11. Il presente accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. Esso rimarra' in vigore per tre anni e sara' tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di tre anni, a meno che una delle Parti contraenti notifichi per iscritto, sei mesi prima, di volervi porre termine. In tal caso le Parti contraenti si accorderanno in merito al completamento dei progetti intrapresi nell'ambito di questo accordo. FATTO a Il Cairo il 29 aprile 1975 in triplice copia, nelle lingue araba, italiana ed inglese. Per il Governo della Repubblica araba egiziana Ismail FAHMY Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri Per il Governo della Repubblica italiana Mariano RUMOR Ministro per gli affari esteri
Protocollo Addizionale-art. 1
PROTOCOLLO ADDIZIONALE all'accordo di cooperazione scientifica e tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA EGIZIANA Al fine di stabilire i diritti e le esenzioni da accordarsi al personale italiano inviato nella Repubblica araba egiziana per svolgere i compiti di cooperazione scientifica e tecnica a norma dell'accordo in epigrafe, hanno stabilito quanto segue: Art. 1 Il personale italiano in servizio nel territorio della Repubblica araba egiziana a norma degli articoli 1 e 2 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba egiziana avra' diritto: a) alla concessione per se' e le persone di famiglia a carico dei visti di residenza e di qualsiasi altra autorizzazione senza pagamento di diritti; b) al rilascio di un documento di identita' dal Governo della Repubblica araba egiziana comprovante i compiti di cooperazione scientifica e tecnica per cui il personale stesso e' stato inviato nel territorio della Repubblica araba egiziana e contenente una disposizione, in base alla quale ogni possibile assistenza dovra' essere prestata da tutte le autorita' della Repubblica araba egiziana per l'espletamento di detti compiti; c) all'esenzione da qualsiasi obbligo di servizio militare o civile o da prestazioni personali o adempimenti amministrativi cui siano tenuti i cittadini della Repubblica araba egiziana; d) al pagamento, da parte delle autorita' della Repubblica araba egiziana delle spese dei viaggi effettuati, anche delle persone di famiglia a carico, fra il punto di ingresso nel territorio della Repubblica araba egiziana e la localita' di impiego, sia all'inizio che al termine della missione, come pure in connessione con le ferie durante il corso della missione stessa, con i mezzi ed alle tariffe applicate al personale della Repubblica araba egiziana di pari livello; e) alla fornitura dei mezzi di trasporto per i viaggi da effettuare all'interno del territorio della Repubblica araba egiziana per l'espletamento dei compiti di cooperazione scientifica e tecnica ad esso personale demandati ed a una diaria durante il corso dei viaggi stessi. In difetto, il rimborso delle spese dei viaggi stessi, secondo le tariffe applicate al personale della Repubblica araba egiziana di pari livello, sara' corrisposto dalle autorita' della Repubblica araba egiziana; f) alla fornitura gratuita di locali di lavoro attrezzati in modo idoneo allo espletamento dei compiti di cooperazione scientifica e tecnica ad esso personale demandati, posti a loro disposizione dalle autorita' della Repubblica araba egiziana insieme a personale di segreteria, capace di svolgere anche mansioni di interprete, nonche' di mezzi di telecomunicazione all'interno del territorio della Repubblica araba egiziana, il canone d'uso dei quali sara' a carico delle autorita' della Repubblica araba egiziana; g) al godimento di ferie in misura non inferiore a quanto previsto dall'ordinamento italiano; h) all'assistenza sanitaria gratuita per gli esperti in ospedali di prima categoria dietro richiesta di un medico nominato da parte egiziana; i) all'esenzione da parte del Governo della Repubblica araba egiziana, dalla tassa sul reddito e da tutti gli altri tipi di tasse, imposte e gravami fiscali imposti dalle leggi egiziane sugli emolumenti, remunerazioni ed indennita' pagate dalla parte italiana allo stesso personale per i loro compiti svolti in Egitto; l) al libero trasferimento del 50% degli emolumenti, remunerazioni ed indennita' pagati dalla parte egiziana. Gli altri pagamenti effettuati da qualsiasi fonte straniera saranno totalmente trasferibili purche' passino attraverso un conto estero; m) all'esenzione da parte del Governo della Repubblica araba egiziana da imposte doganali: 1) nel caso che un esperto risieda in Egitto per meno di un anno sugli effetti, sia nuovi che usati, di uso personale o domestico (che, ai sensi di questo paragrafo includono un veicolo a motore) a condizione che questi effetti siano riesportati quando l'esperto lasci l'Egitto, avendo completato il suo incarico. L'esperto non potra' disporre di questi effetti in Egitto in favore di una persona che non goda essa stessa dell'esenzione, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: che egli sia trasferito; che le autorita' responsabili dei Ministeri delle finanze e del commercio diano il loro consenso; che egli paghi alle dogane, prima di disporne, l'ammontare di tutti i dazi ed altre imposte dovute su quei beni in conformita' al loro stato e valore all'epoca dell'originario svincolo doganale ed in conformita' alle tariffe doganali in vigore a quella data; 2) nel caso di un esperto che risieda in Egitto per un anno o piu' sugli effetti sia nuovi che usati, di uso personale o domestico (che ai sensi di questo paragrafo includono un veicolo a motore) fino ad un valore pari al salario lordo di sei mesi con un massimo di 2000 sterline egiziane. Gli effetti devono arrivare entro sei mesi dall'arrivo dell'esperto, ma il periodo puo' essere esteso per altri sei mesi a discrezione del direttore generale delle dogane, purche' il periodo di residenza dell'esperto a norma del suo contratto sia gia' iniziato. E' necessario pure che il veicolo a motore sia riesportato, quando un esperto lascia il Paese dopo l'espletamento del suo incarico se il periodo di residenza e' inferiore a cinque anni. L'esperto non puo' disporre in Egitto dei beni per cui e' stata concessa l'esenzione secondo questo subparagrafo in favore di una persona che non goda, essa stessa, dell'esenzione, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni: che egli sia trasferito; che l'autorita' responsabile del Ministero delle finanze e del commercio dia il proprio consenso; che egli paghi alle dogane, prima di disporne, lo ammontare di tutti i dazi ed altre imposte dovute su quei beni in conformita' allo stato ed al valore dei beni all'epoca dell'atto di disposizione ed in conformita' alle tariffe doganali in vigore alla stessa data, fuorche' nessun dazio o altro diritto o imposta dovra' essere pagato, se la persona esentata dispone dei beni esentati oltre i cinque anni dopo il primo svincolo doganale. Cio' nonostante, le autorita' egiziane competenti possono concedere all'esperto l'autorizzazione a vendere il suo veicolo a motore in qualsiasi momento, se esso e' stato seriamente danneggiato in incidente, dopo il pagamento della dogana ed altri diritti valutati in rapporto alle condizioni del veicolo dopo l'incidente ed alle tariffe in vigore a quel momento. L'esperto puo' anche rinunciare ovvero abbandonare la sua automobile purche' alcuna spesa ne derivi allo Stato. Egli puo' anche distruggerla a sue spese, sotto vigilanza ufficiale; n) un esperto ha diritto a comprare generi di consumo esenti da tasse dall'apposito negozio in esenzione, sino ad un massimo di 10 sterline egiziane al mese, pagabili in valuta corrente; o) l'esperto ha diritto ad importare generi diversi incluse medicine e regali mediante pacco postale secondo i regolamenti locali in vigore; p) all'uso gratuito di un alloggio mobiliato idoneo per il personale e per le persone di famiglia a carico, ovvero alla corresponsione di un'indennita' giornaliera (normalmente il 50% dei conti d'albergo per alloggio e pasti) secondo quanto dovra' essere concordato con il Governo italiano; q) all'immediata comunicazione, da parte delle autorita' della Repubblica araba egiziana, attraverso l'ambasciata italiana, al Governo della Repubblica italiana, in caso di arresto o di ogni eventuale procedimento penale a carico del personale o dei familiari a carico; r) ad ogni assistenza da parte delle autorita' della Repubblica araba egiziana, per rendere piu' agevole il piu' sollecito rimpatrio del personale e dei familiari a carico, qualora insorga emergenza nella Repubblica araba egiziana; s) ad un contributo da concordarsi scambievolmente dal Governo della Repubblica araba egiziana e dal Governo della Repubblica italiana, corrispondente al salario locale, meno la tassa nazionale pagato ad un funzionario egiziano per una posizione equivalente; restando comunque a carico completo del Governo della Repubblica italiana il salario dei primi tre mesi.
Protocollo Addizionale-art. 2
Art. 2. Nel caso che uno qualsiasi dei due Governi conceda condizioni piu' favorevoli al personale della cooperazione scientifica e tecnica di quelle stipulate in conformita' al presente protocollo, tali condizioni potranno essere riconsiderate attraverso negoziati per addivenire ad un accordo.
Protocollo Addizionale-art. 3
Art. 3. Il presente protocollo sara' annesso al presente accordo per la cooperazione scientifica e tecnica menzionato in premessa come allegato A, entrera' in vigore alla data della sua firma; le stesse clausole stabilite all'art. 11 del summenzionato accordo dovranno essere applicate al protocollo. FATTO a Il Cairo il 29 aprile 1975 in triplice copia, nelle lingue italiana, inglese ed araba. Per il Governo della Repubblica araba egiziana Ismail FAHMY Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri Per il Governo della Repubblica italiana Mariano RUMOR Ministro per gli affari esteri Il Cairo, 29 aprile 1975 Il Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri della Repubblica araba d'Egitto
Scambio di Lettere
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