DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 1083
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Visto lo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 5 settembre 1966, n. 978, e modificato con altro decreto 1° febbraio 1973, n. 231; Vista la deliberazione assunta in data 29 novembre 1974 dal consiglio di amministrazione dell'anzidetta sezione; Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 2 e 26 dello statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformita' del seguente testo: Art. 2. - La sezione ha lo scopo di aiutare e promuovere l'industria cinematografica nazionale mediante la concessione di finanziamenti a medio termine ad enti, societa' e privati che svolgono attivita' nel campo della produzione, della distribuzione e del commercio di pellicole cinematografiche nazionali. Essa puo' anche concedere anticipazioni sui proventi delle vendite all'estero di pellicole nazionali e finanziamenti per l'acquisto, edizione e distribuzione di pellicole estere ed anticipazioni sulle provvidenze statali ed ogni altro diritto di spettanza dei produttori, nonche' sui contributi concessi dallo Stato ad enti che esercitano attivita' promozionali o di studio nel campo cinematografico. La sezione puo', altresi', concedere finanziamenti a medio termine per l'esercizio delle sale cinematografiche, nonche' per la costruzione di sale nei comuni sprovvisti di cinematografi. Le garanzie che debbono assistere le operazioni sono stabilite, di volta in volta, dagli organi deliberanti della sezione. La sezione puo' inoltre, quando cio' sia giudicato necessario ed utile dal consiglio di amministrazione per il miglior conseguimento delle sue finalita', assumere partecipazioni in enti o societa' aventi per oggetto l'esercizio dell'industria cinematografica ed attivita' ad essa connesse, contenendo tali partecipazioni nel limite complessivo massimo del 20 per cento del fondo di dotazione. La sezione, per investimenti temporanei delle proprie disponibilita', puo' acquistare titoli, obbligazioni e valori in base ad elenco da approvarsi dal comitato esecutivo. Art. 26. - Per la chiusura dell'esercizio, la formazione e l'approvazione del bilancio della sezione si seguono le norme stabilite per il bilancio della Banca nazionale del lavoro. Sugli utili netti dell'esercizio sara' prelevata una quota non inferiore al 20% da assegnarsi al fondo di riserva e sul residuo sara' attribuito alle quote versate al fondo di dotazione un dividendo fino al 6 per cento. L'eventuale rimanenza, su deliberazione del consiglio di amministrazione, potra' essere devoluta ad integrazione del dividendo ai partecipanti al fondo di dotazione, sempre sulle quote versate, e ad aumento del fondo di riserva, fermo restando che la quota da devolvere al fondo di riserva non potra' essere inferiore a quella destinata ad integrazione del dividendo. La quota di utili spettanti allo Stato sara' devoluta ad incremento della riserva.
LEONE COLOMBO - SARTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 ottobre 1977
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 290
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