DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1976, n. 1101

Type DPR
Publication 1976-10-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 29 maggio 1969, n. 315;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

Nel presente decreto con il termine "legge" e' indicata la legge 29 maggio 1969, n. 315, recante nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

Art. 2

Il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio di cui all'art. 1 della legge deve essere dato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale sulla richiesta, protratto per oltre due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, le predette amministrazioni dipendenti dal Ministero dei trasporti adotteranno gli ulteriori provvedimenti previsti dalla procedura di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 3

Per la ricostituzione delle comunicazioni private, la cui soppressione abbia determinato la interclusione di fondi di proprieta' dell'avente diritto all'attraversamento, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione potranno scegliere - in rapporto alla situazione di fatto e di diritto dei luoghi - fra l'asservimento dei fondi sui quali costruire i nuovi tratti di strada sostitutivi e l'espropriazione da sedimi relativi ai medesimi tratti di strada.

Art. 4

Gli aventi diritto all'attraversamento ai quali sia stato espropriato il diritto stesso con interclusione di loro fondi, sono obbligati a prendere in consegna, ai fini della loro manutenzione, i nuovi tratti di strada sostitutivi, e per loro costruiti, entro il termine di un mese dalla data dell'invito che sara' loro rivolto. A compenso degli oneri di manutenzione di tali strade l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione corrisponderanno agli aventi diritto, subito dopo il passaggio di consegna, un indennizzo una tantum pari alla capitalizzazione al cento per cinque della stimata spesa media annua di manutenzione delle strade medesime.

Art. 5

Il termine entro il quale l'avente diritto all'attraversamento puo' chiedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'attuazione delle opere sostitutive (cavalcavia o sottovia) o l'adozione degli altri provvedimenti indicati all'art. 2, primo comma, della legge, e' quello di quindici giorni, con la decorrenza stabilita dall'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica.

Art. 6

Le maggiori spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cavalcavia, dei sottovia e dei meccanismi protettivi di custodia costruiti dalla ferrovia statale o privata, su richiesta degli aventi diritto agli attraversamenti, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno sugli aventi diritto di cui sopra, che dovranno anticiparle in unica soluzione. Le eventuali maggiori spese per la custodia degli attraversamenti protetti dai meccanismi di cui al comma precedente resteranno pure a carico dei medesimi aventi diritto. I termini e le modalita' di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7

I pagamenti da parte dell'avente diritto all'attraversamento degli oneri di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge, dovranno essere effettuati, entro un mese dalla data di ricevimento del relativo invito, con le modalita' che saranno precisate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Nel caso, invece, che l'avente diritto all'attraversamento si sia eventualmente riservata, col benestare dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o della Direzione generale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, la diretta esecuzione delle opere di cui allo stesso comma dell'art. 2, il termine e le modalita' di esecuzione verranno fissati di volta in volta. Decorso inutilmente tale termine, l'avente diritto all'attraversamento si intendera' rinunciatario alle soluzioni alternative indicate nel primo comma dello stesso art. 2 della legge.

Art. 8

Le opere e le modificazioni tecniche, di cui all'art. 3 della legge, che non fossero eseguite nei termini stabiliti da coloro (privati o enti) ai quali incombe l'obbligo legale dell'esecuzione, saranno eseguite direttamente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a mezzo dei competenti organi delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, a tutte maggiori spese degli obbligati legali. L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione stabiliranno, comunque, quali fra dette opere o modificazioni tecniche dovranno essere attuate a loro cura, ma sempre a spese dei privati o enti. In tal caso i termini e le modalita' di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle modificazioni tecniche di cui al sopra richiamato art. 3 della legge, determinate forfettariamente e mediante capitalizzazione, al cento per cinque, della stimata spesa media annua, graveranno in ogni caso sui privati o enti, che dovranno anticiparle in unica soluzione. Le eventuali spese per la custodia degli attraversamenti per i quali vengono attuate le modificazioni tecniche di cui sopra resteranno pure a carico dei privati o enti. I termini e le modalita' di pagamento verranno stabiliti di volta in volta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9

Allorche', anche in corso di esecuzione dei lavori, la somma depositata, di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, risultasse insufficiente a coprire il costo delle opere e dei meccanismi, gli aventi diritto all'attraversamento saranno tenuti ad effettuare il deposito di altre somme integrative, salvo conguaglio finale. Tutti i versamenti saranno infruttiferi.

Art. 10

Le richieste e le comunicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento saranno, di norma, fatte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le notificazioni verranno eseguite o a mezzo di ufficiale giudiziario o nei modi previsti dalle norme vigenti in materia di notificazione in via amministrativa.

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - MARCORA - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 novembre 1977

Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 20

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