LEGGE 8 febbraio 1977, n. 16

Type Legge
Publication 1977-02-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: Sono altresi' prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

Art. 2

Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella presente legge non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione non e' stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la pena stessa non puo' essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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