LEGGE 21 febbraio 1977, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con la seguente modificazione: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno 1977 e, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione. Sino alla predetta data del 30 giugno 1977 continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, convertito nella legge 22 maggio 1976, n. 349, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani".
LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - DONAT-CATTIN - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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