DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. 32

Type DPR
Publication 1977-02-04
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visti i decreti interministeriali 12 aprile 1950, n. 4511 e 23 luglio 1952, n. 445, concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato a favore di partecipanti a crociere marittime;

Visti i decreti interministeriali 1 agosto 1953, n. 614 e 28 giugno 1954, n. 5027, concernenti agevolazioni tariffarie per i viaggi sulle ferrovie dello Stato dei turisti americani;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Decreta:

Art. 1

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 21 sono aumentati del venti per cento; 2) i prezzi delle basi chilometriche della tariffa n. 1-bis per biglietti di supplemento rapido sono aumentati del dieci per cento; il diritto fisso viene stabilito in lire mille; 3) I prezzi della tariffa n. 15 per biglietti turistici di libera circolazione sono aumentati del trenta per cento; 4) i prezzi della tariffa n. 21-bis per biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi sono aumentati del dieci per cento; 5) i prezzi della tariffa n. 22 per biglietti di abbonamento ridotto sono aumentati del trenta per cento; 6) i prezzi della tariffa n. 23 per biglietti di abbonamento settimanale o festivo per impiegati, operai e braccianti sono aumentati: del quaranta per cento per la prima classe; del venti per cento per la seconda classe; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 73.000 e 41.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta previsto all'allegato 10 e' fissato in L. 3.500; 9) i supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno, le condizioni per il rilascio degli abbonamenti alle carrozze letti ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano l'esenzione del pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3, 6 e 7 dell'allegato 11, vengono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 300 per la prima ed in L. 200 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.000 per la prima ed in L. 500 per la seconda classe; 11) il diritto per la prenotazione posti nelle carrozze e' fissato, per posto e per treno, in: a) L. 800 per i viaggi individuali; b) L. 400 per i viaggi in comitiva; 12) il limite di eta' di 14 anni previsto dall'art. 7 per fruire della meta' prezzo e' modificato in 12 anni; 13) all'art. 36, paragrafo 1 e' aggiunto il seguente capoverso: "Quando il trasporto della comitiva rende necessaria l'effettuazione di apposito treno, al trasporto stesso si applicano le condizioni previste dalla tariffa n. 10"; 14) il periodo 25 luglio-25 agosto, figurante all'articolo 36 paragrafo 1, lettera a), e' modificato in 25 giugno-31 agosto; 15) il settimo capoverso dell'art. 36, paragrafo 1, lettera a), e' sostituito dal seguente: "La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di estendere le restrizioni della validita' dei biglietti per le comitive anche per il traffico internazionale, in relazione alle esigenze del mercato, alle condizioni dell'esercizio e comunque entro i limiti stabiliti per il traffico interno"; 16) all'art. 49 va aggiunto il seguente capoverso: "Per la vendita all'estero dei biglietti turistici di libera circolazione, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi"; 17) all'art. 53 va aggiunto il seguente capoverso: "Per la vendita all'estero dei biglietti chilometrici, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha la facolta' di esprimere in valuta estera il valore tariffario del biglietto e di garantire tale valore per periodi determinati dalla Direzione generale medesima, comunque di durata non superiore ai 18 mesi"; 18) all'art. 63 e' aggiunto il seguente capoverso: "Il Ministro per i trasporti ha facolta' di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni"; 19) gli importi relativi alle penalita', alle soprattasse, ai diritti accessori, di ogni genere, non superiori alle L. 10.000, sono aumentati fino alla misura massima del 50%; quelli superiori alle L. 10.000 sono aumentati del 20 per cento.

Art. 2

Le seguenti facilitazioni tariffarie, di cui ai decreti citati nelle premesse, sono revocate: 1) per i viaggi dei turisti americani nel periodo di bassa stagione; 2) per i viaggi dei partecipanti a crociere marittime.

Art. 3

Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: I. - Alla parte II - Tariffe: A) Al capo I - Disposizioni generali per l'applicazione delle tariffe: 1) All'art. 61, paragrafo 2 - Tasse minime, il relativo testo e' sostituito col seguente: "§ 2 - Tasse minime. - Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, § 1) la tassa minima e' di L. 3.000, salvo le eccezioni stabilite nelle singole tariffe. Per le spedizioni a carro (art. 64, § 2) la tassa minima per ogni carro e' la seguente: a) nel servizio interno: L. 50.000; b) nel servizio internazionale: L. 40.000. Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi. Per quelli effettuati con carri a carrelli od a 4 o piu' assi le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dallo art. 64, § 4. Quando una spedizione sia costituita da piu' merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima a cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione e' quella piu' elevata". 2) All'art. 64, il nuovo testo del paragrafo 3 - Pesi minimi tassabili - e il testo del nuovo paragrafo - Vincoli di peso -, che viene contraddistinto col n. 4, risultano nell'allegato 2 al presente decreto. Di conseguenza l'attuale paragrafo 4 - Spedizioni di cose - di lunghezza eccezionale richiedenti l'utilizzazione di piu' carri - viene contraddistinto col n. 5. 3) All'art. 67, paragrafo 1, la tabella delle soprattasse, di cui al punto c), viene sostituita con quella riportata nell'allegato 3 al presente decreto. B) Al capo II - Art. 71 - Tariffe dei bagagli: 1) Al paragrafo 3 - Pesi fissi tassabili, il relativo testo e' sostituito col seguente: "§ 3 - Pesi fissi tassabili. - Le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato: motocicli usati di grande cilindrata, per ogni macchina . . . kg. 300 motocicli e motoscooters, usati, di media cilindrata, per ogni macchina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200 motoleggere e motoscooters, usati, di piccola cilindrata, per ogni macchina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150 motoleggere, motoscooters e ciclomotori, usati, di piccolissima cilindrata, per ogni macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 75 velocipedi usati senza motorino, per ogni unita' . . . . . . . . " 20 carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio. . . . . . . . . . . . . . . . . "20 velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unita' . . . ." 20 carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unita'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "20 2) Al paragrafo 4 - Autovetture accompagnate, il relativo testo e' sostituito con quello riportato nell'allegato 4 al presente decreto. C) Al capo IV - Tariffe ordinarie - alla tariffa ordinaria n. 1, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 5 al presente decreto. D) Al capo V - Tariffe speciali: 1) Alla tariffa speciale n. 104 - Bestiame, le tabelle di cui al titolo III - Prezzi, sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 6 al presente decreto. 2) Alla tariffa speciale n. 106 - Numerario, cartevalori e oggetti preziosi, al titolo III - Prezzi, l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 6,00 per i colli celeri e di L. 1,54 per i trasporti a carro, col minimo di L. 480 per spedizione e' elevato, rispettivamente, a L. 7,80 e a L. 2,00 col minimo di L. 1.000 per spedizione. 3) Alla tariffa speciale n. 107 - Giornali e altre pubblicazioni periodiche, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 7 al presente decreto. 4) Alla tariffa speciale n. 108 - Esplosivi e materie radioattive serie B, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 8 al presente decreto. 5) Alla tariffa speciale n. 109 - Feretri e resti umani, la tabella di cui al titolo III - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 9 al presente decreto. 6) Il testo della tariffa speciale n. 110 - Spedizioni di "grandi containers" carichi o vuoti, e' sostituito con quello riportato nell'allegato 10 al presente decreto. 7) Il testo della tariffa speciale n. 111 - Spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti, e' sostituito con quello riportato nell'allegato 11 al presente decreto. E) Al capo VI - Tariffe eccezionali: 1) Alla tariffa eccezionale n. 203 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Messina Marittima-Villa S. Giovanni e Messina Marittima-Reggio Calabria Marittima di veicoli non caricati su carri ferroviari, le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 12 al presente decreto. 2) Alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, farine alimentari e paste da minestra, la tabella di cui al titolo II - Prezzi, e' sostituita con quella riportata nell'allegato 13 al presente decreto. 3) Alla tariffa eccezionale n. 221 - Trasporto con navi-traghetto sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari: a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 14 al presente decreto; b) alla condizione particolare 6ª: il testo del secondo alinea e' sostituito con quello riportato nell'allegato 15 al presente decreto; il testo del terzo alinea e' soppresso. 4) Le tariffe eccezionali: n. 205 - Sale comune e denaturato; n. 208 - Fieno e paglia comune; n. 213 - Piriti di ferro e ceneri di piriti di ferro; n. 219 - Legna da ardere; n. 254 - Spedizioni di merci varie caricate nello stesso carro (groupage), sono soppresse. F) Al capo VII - Prezzi: 1) Al titolo A) Spedizioni a bagaglio, la tabella di cui alla serie 1ª e' sostituita con quella riportata nell'allegato 16 al presente decreto. 2) Al titolo B) Spedizioni a carro: a) al p.to 1 - Classi dalla n. 41 alla n. 87, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 17 al presente decreto; b) al p.to 2 - Classi dalla n. 601 alla n. 820, le relative tabelle sono sostituite con quelle riportate nell'allegato 18 al presente decreto. II. - Alla parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro: A) Per le voci di nomenclatura, tassabili con le classi dalla 41 all'87: l) indicate nell'allegato 19 e' istituita la classe di prezzi vincolata al peso minimo di tonnellate 20 per spedizione, mediante slittamento di due classi rispetto a quelle previste, per ciascuna voce, per il vincolo di 15 tonnellate ed e' soppressa, ove prevista, la classe vincolata al peso minimo di tonnellate 6 per spedizione; 2) indicate nell'allegato 20 al presente decreto e' adottata la nuova classificazione che prevede l'introduzione del vincolo di peso di 20 tonnellate per ciascuna voce ivi indicata. B) Per le voci di nomenclatura relative alle merci tassabili con le classi dalla n. 601 alla n. 820 risultanti nell'allegato 21 al presente decreto e' adottata la nuova classificazione che prevede, per ciascuna voce ivi prevista, l'introduzione del vincolo di peso di 25 tonn. per le spedizioni effettuate con carri a 2 o 3 assi e di 37,5 tonn. per quelle effettuate con carri a carrelli od a 4 o piu' assi. III. - All'allegato 1 il testo del progressivo 7 - diritto fisso - e' cosi' modificato: "Per ogni spedizione rientrante fra quelle previste dall'art. 64, § 2: a) L. 24.000 per i carri a 2 o 3 assi; b) per i carri a carrelli od a 4 o piu' assi si deduce da quello di cui al precedente comma a), mediante la applicazione del coefficiente di cui all'art. 64, § 4". IV. - Sono aumentati del venti per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), i corrispettivi, le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.

Art. 4

Il Ministro per i trasporti provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui ai precedenti articoli 1 e 3, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 1 marzo

LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - STAMMATI - MARCORA - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 24

Allegato 1

ALLEGATO 1 SERVIZIO DI CARROZZE LETTI (Allegato 11 alle C.T.) § 3. - SUPPLEMENTI - LETTO I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per ordine di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

```

```

| ORDINE DI POSTO

|-------------------------------------

| | | Singolo |

Km |Turistico| Doppio |speciale | Singolo

|---------|---------|---------|-------

| Lire | Lire | Lire | Lire


| | | |

0 - 750 . . . . . . . .| 11.000 | 13.000 | 18.000 | 28.000

751 - 1000 . . . . . . . .| 13.000 | 16.000 | 22.000 | 34.000

1001 - oltre . . . . . . . .| 15.000 | 18.000 | 25.000 | 38.000

§ 6. - CARTA DI ABBONAMENTO CARROZZE LETTI Ai viaggiatori che effettuano, nel termine massimo di un anno, 10 viaggi in carrozze letti, con pagamento dei relativi supplementi a tariffa intera, viene accordato un bollettino gratuito per l'occupazione di un posto letto, su uno qualsiasi dei servizi interni di carrozze letti o su determinati servizi internazionali. Il bollettino gratuito spettante al viaggiatore non e' rimborsabile. Per quanto concerne le condizioni del rilascio e per l'utilizzazione della carta di abbonamento carrozze letti valgono le disposizioni internazionali previste in materia. § 7. - DIRITTI D'AMMISSIONE I "diritti d'ammissione" dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure: posto letto turistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.000 posto letto doppio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.500 posto letto singolo speciale. . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.700 posto letto singolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000

Allegato 2

ALLEGATO 2 Art. 64. § 3. - PESI MINIMI TASSABILI a) Spedizioni in piccole partite. Per le spedizioni in piccole partite il peso minimo tassabile e' indicato nelle singole tariffe; in mancanza esso e' di kg 50. b) Spedizioni a carro. Per le spedizioni a carro, effettuate con carri a 2 o 3 assi, il peso minimo tassabile e' il piu' basso fra quelli indicati, per ciascuna voce merceologica, nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" (parte III), ovvero nelle singole tariffe. Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati:

Tipi di carri utilizzati Peso minimo tassabile per carro tonn.

a)

carri a carrelli od a 4 assi . . . . . . .

15

b)

carri con piu di 4 assi. . . . . . . . . .

30

c)

carri a piano di carico ribassato. . . . .

5 tonn. per asse

§ 4. - VINCOLI DI PESO PER LA TASSAZIONE DELLE SPEDIZIONI A CARRO I vincoli di peso per l'applicazione delle classi di tariffa sono i seguenti: a) per i trasporti effettuati con carri a 2 o 3 assi, quelli indicati nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" ovvero nelle singole tariffe, in corrispondenza di ciascuna delle classi fissate per ogni voce merceologica; b) per i trasporti effettuati con carri a carrelli od a 4 o piu' assi, ove non siano espressamente indicati nella "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" ovvero nelle singole tariffe, quelli che si deducono - ferme restando le classi di tariffa - dai vincoli di peso di cui al precedente comma a) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5, salvo il rispetto dei pesi minimi indicati al precedente § 3. Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato con i prezzi delle classi stabilite per il vincolo di peso piu' basso ovvero sul vincolo di peso maggiore, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione risulti piu' vantaggioso per l'utente.

Allegato 3

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