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LEGGE 12 febbraio 1977, n. 33

Current text a fecha 1977-03-11

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, è ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO