LEGGE 15 febbraio 1977, n. 35
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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