LEGGE 15 febbraio 1977, n. 35

Type Legge
Publication 1977-02-15
Ultimo aggiornamento 1977-03-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente: "L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - ANTONIOZZI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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