LEGGE 26 febbraio 1977, n. 60
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Le ferrovie Schio-Rocchette-Asiago e Thiene-Rocchette-Arsiero, già trasformate in servizi automobilistici a norma dell'articolo 1, lettera c), della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 febbraio 1977 LEONE ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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