LEGGE 14 marzo 1977, n. 73

Type Legge
Publication 1977-03-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

ll Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare: a) il trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi dieci allegati; b) l'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 ed i relativi quattro allegati; c) l'atto finale firmato ad Osimo il 10 novembre 1975 relativo ai due strumenti internazionali sopraindicati; d) uno scambio di lettere concernente la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'atto finale compreso fra quelli indicati nel precedente articolo 1.

Art. 3

Il Governo, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, e' autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica degli atti di cui al precedente articolo 1, secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o piu' decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalita' indicate negli atti medesimi. I decreti di cui al precedente comma sono emanati dal Governo previa consultazione della giunta regionale ii fini dell'articolo 47, terzo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, sentita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si prescinde dal parere previsto dal precedente comma qualora non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il Governo, nei termini e secondo i principi ed i criteri direttivi indicati nel primo comma del presente articolo e con l'osservanza della procedura suindicata, e' altresi' delegato a emanare, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie: a) a favorire attivita' culturali e iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia; b) ad assicurare l'adozione di misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della facolta' prevista dall'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1.

Art. 4

Il Governo e' altresi' autorizzato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato e con i Ministri preposti alle amministrazioni interessate, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie per realizzare infrastrutture e impianti diretti al potenziamento della attivita' economica dei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia. Le norme individueranno le opere da realizzare particolarmente nei settori ferroviario, portuale, stradale e autostradale, in modo da inserire i territori considerati nel nuovo contesto socio-economico derivante dalla istituzione della zona franca e con riferimento agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge. I decreti di cui al primo comma del presente articolo saranno emanati con l'osservanza della procedura indicata nel precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

Art. 5

Le pensioni ordinarie, di guerra e gli assegni vitalizi di Vittorio Veneto a carico del bilancio dello Stato, nonche' le pensioni a carico del fondo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Istituto postelegrafonici e delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro continuano ad essere corrisposti negli importi comprensivi degli assegni accessori ai beneficiari residenti nel territorio sul quale, in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra, fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, secondo le disposizioni in vigore per i pensionati residenti sul territorio nazionale. In ogni caso il diritto del beneficiario delle erogazioni di cui al precedente comma non viene meno per effetto della perdita della cittadinanza italiana. Le pensioni e le rendite jugoslave corrisposte ai cittadini italiani che si avvalgono della facolta' prevista all'articolo 3 del trattato compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1, sono erogate dall'INPS e dall'INAIL a titolo di anticipazione e per l'ammontare percepito all'atto del trasferimento. I conseguenti rapporti finanziari saranno regolati con la legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo previsto dall'articolo 5 del trattato, di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 della presente legge.

Art. 6

I termini per la presentazione delle domande per la concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nel territorio sul quale in base al decaduto memorandum d'intesa di Londra fu estesa l'amministrazione civile jugoslava, previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, sono riaperti per la durata di un anno e sei mesi a partire dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso fra gli atti di cui al precedente articolo 1. La rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni e la modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, saranno rivedute, con decreti aventi forza di legge ordinaria da emanare dal Governo su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dalla data dello scambio delle ratifiche previsto dall'atto finale compreso tra gli atti di cui al precedente articolo 1, secondo le procedure di cui al precedente articolo 3, secondo e terzo comma.

Art. 7

Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attivita' degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonche' di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi. Il comitato cessera' le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione. E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo. Il comitato ha facolta' di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui e' stato istituito. Il comitato puo' richiedere, ogni qualvolta cio' si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto. Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo e' iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.(1)(2)(3)((4))

Art. 8

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sara' ripartito in quote annuali, in ragione di complessive lire 5 miliardi per gli anni 1976 e 1977, lire 50 miliardi per l'anno 1978, lire 75 miliardi per l'anno 1979 e lire 85 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981. I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1977. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potra' essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, sulle disponibilita' degli stanziamenti anzidetti, al rimborso delle somme che la regione Friuli-Venezia Giulia deliberi di anticipare per conto dello Stato per la realizzazione delle infrastrutture e impianti diretti al potenziamento delle attivita' economiche previste dalla presente legge, entro i limiti di un ammontare massimo di lire 25 miliardi.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO - LATTANZIO - GULLOTTI - DONAT-CATTIN - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Traite

TRAITE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Trattato - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA Le Parti contraenti, Convinte che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali dei due Stati, Considerando che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione delle relazioni reciproche, Convinte che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranita', dell'integrita' territoriale e dell'inviolabilita' delle frontiere, il regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti fondamentali e delle liberta', unitamente all'applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati, Confermando la loro lealta' al principio della protezione la piu' ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti Universali dei Diritti dell'Uomo, Animate dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica, Convinte parimenti che cio' contribuira' al rafforzamento della pace e della sicurezza in Europa, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. La frontiera tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per la parte che non e' indicata come tale nel Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, e' descritta nel testo di cui all'Allegato I e tracciata sulla carta di cui all'Allegato II del presente Trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, fara' fede il testo.

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2. La frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste e' descritta nel testo di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui all'Allegato IV del presente Trattato. In caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta, fara' fede il testo.

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3. La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, e' regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti. Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facolta' di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato. Per quanto riguarda le famiglie, verra' tenuto conto della volonta' di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sara tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge. I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformita' con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4. I due Governi concluderanno, al piu' presto possibile, un Accordo relativo ad un indennizzo globale e forfettario, che sia equo ed accettabile dalle due Parti, dei beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorita' militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate Jugoslave nel suddetto territorio. A tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Nel corso di questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito favorevole la possibilita' di lasciare, in un certo numero di casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da stabilire, la libera disponibilita' dei beni immobili sopra menzionati i quali siano gia' stati affidati in uso o in amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in casi simili.

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5. Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono gia' regolate dall'Accordo stipulato fra di esse in pari data. A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Fino alla conclusione dell'accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del presente Trattato, e' assicurata dalle misure che figurano all'Allegato IX del presente Trattato.

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6. Le due Parti confermano la loro volonta' di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi. A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. Ciascuna Parte ne dara' comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente Trattato.

Trattato - art. 8

ARTICOLO 8. Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterra' in vigore le misure interne gia' adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurera' nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

Trattato - art. 9

ARTICOLO 9. Il presente Trattato sara' ratificato appena possibile ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l'Accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Belgrado. Fatto a Osimo (Ancona), il 10 novembre 1975 in due originali in lingua francese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia M. RUMOR M. MINIC

Trattato - Allegato I

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.