LEGGE 23 febbraio 1977, n. 74
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI Desiderosi di pervenire ad un regolamento definitivo di tutte le questioni economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione del trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate e associate (citato d'ora in avanti come il trattato), e dell'accordo italo-olandese concluso a Roma il 15 giugno 1951 in merito al regolamento di alcune questioni derivante dalle clausole economiche del trattato di pace (citato d'ora in avanti come l'accordo). Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 a) Il Governo della Repubblica italiana paghera' al Governo del Regno dei Paesi Bassi l'importo di un milione di fiorini olandesi a titolo di indennizzo totale e definitivo delle domande di cui all'articolo 2. b) L'importo di un milione di fiorini olandesi, depositato presso la Nederlandsche Bank in applicazione dello scambio di note italo-olandesi del 6 dicembre 1949 ed al quale si riferisce l'articolo 9, lettera d) dell'accordo, sara' destinato al pagamento di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le domande di indennizzo, soddisfatte mediante il pagamento di cui all'articolo 1 del presente accordo, sono quelle presentate al Governo italiano dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per conto e nell'interesse di persone fisiche e giuridiche olandesi, in relazione ai carichi che durante la seconda guerra mondiale furono bloccati in porti degli antichi possedimenti italiani in Africa e che successivamente andarono perduti per effetto della guerra e in relazione ai carichi che all'inizio della guerra si trovavano a bordo delle navi italiane "Anfora" e "Fusyama" e che andarono egualmente perduti.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Dopo il pagamento di cui all'articolo 1 il Governo del Regno dei Paesi Bassi non presentera' al Governo della Repubblica italiana e non appoggera' in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sull'articolo 75, sull'articolo 76, secondo paragrafo, e sull'articolo 78 del trattato e sulle disposizioni dell'accordo, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente accordo.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Il Governo del Regno dei Paesi Bassi e' il solo competente a provvedere alla ripartizione tra gli aventi diritto dell'importo indicato all'articolo 1.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Per quanto riguarda i Paesi Bassi, il presente accordo si applica a tutto il Regno.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Il presente accordo entrera' in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questo accordo. FATTO all'Aja il 28 giugno 1972 in due esemplari in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua francese. In caso di divergenza d'interpretazione fara' fede il testo in francese. Per il Governo della Repubblica italiana L. THEODOLI Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi Th. E. WESTERTERP Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI
Allegato
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