LEGGE 31 marzo 1977, n. 91
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, recante norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro. Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977"; Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 e' estesa a tutte le forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate". All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".
Art. 2
Il Governo della Repubblica e' delegato, nel termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il CIPE e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, la utilizzazione delle somme derivanti nell'anno 1977 dalla differenza tra i trattamenti discendenti dalle regolamentazioni modificate col decreto 1 febbraio 1977, n. 12, e quelle dovute per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto stesso, nonche' a regolare le modalita' di riscossione e i relativi controlli e sanzioni. Nel determinare la destinazione delle predette somme sara' osservato il criterio - secondo indicazioni di priorita' individuate dal CIPE - di conseguire, attraverso l'attenuazione di oneri gestionali, il contenimento dei costi di servizi di interesse collettivo.
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - BONIFACIO - MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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