DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1977, n. 100
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro per l'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 1° aprile 1977 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
Art. 2
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro per l'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facolta' di proroga di cui all'art. 1.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1977.
LEONE COSSIGA - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1977
Registro n. 8 Interno, foglio n. 130
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