LEGGE 7 aprile 1977, n. 102
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche' modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al primo comma, sono soppresse le parole: "anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri"; e le parole: "alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini", sono sostituite dalle altre: "alle imprese manifatturiere ed estrattive"; il terzo comma e' sostituito con il seguente: "Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977"; il quarto e il quinto comma sono soppressi. L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: "Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo e' fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma del precedente articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concordare con le gestioni assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al successivo articolo 6. Al relativo conguaglio si procedera' sulla base di prospetti dimostrativi convalidati dagli organi deliberanti e dal collegio sindacale delle gestioni assicurative interessate". L'articolo 3 e' soppresso. L'articolo 4 e' soppresso. L'articolo 5 e' soppresso. All'articolo 6: all'inizio, e' inserito il seguente comma: "A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione."; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "All'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dalla applicazione del presente decreto per il periodo 1° luglio 1977-31 gennaio 1978 si provvedera' mediante utilizzo delle maggiori entrate che risulteranno da un successivo apposito provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977". All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi, e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale". L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e' assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo. L'imposta e' dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori. Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore e' dovuta una corrispondente sovrimposta di confine. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro. Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta. Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore. I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato". All'articolo 12: il secondo comma e' sostituito con il seguente: "Per le cessioni e importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per cento"; alla fine, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola "500" e' sostituita con la parola "350"".
Art. 2
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36, e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli uffici del registro per l'integrazione di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalita', entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Art. 3
Gli aumenti di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine derivanti dalle modificazioni apportate all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, con la presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le giacenze dei prodotti assoggettati ai predetti aumenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.
Art. 4
Nella tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, il punto 2) della lettera F) e' sostituito dal seguente: "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane". Nella colonna "aliquota per quintale lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "1.800". Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) e' sostituita dalla seguente: "c) per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".
Art. 5
Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, modificato con la presente legge di conversione ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle suddette disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - PANDOLFI - MORLINO - STAMMATI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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