LEGGE 26 marzo 1977, n. 105
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente: "Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti". La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.