DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 111
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 29 aprile 1976, n. 238, che ha modificato la tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che l'insegnamento fondamentale di clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale) e' sostituito dai due insegnamenti fondamentali di clinica neurologica (semestrale) e di clinica psichiatrica (semestrale); Ritenuto che per effetto della citata legge n. 238 ed al fine di rispettare quanto statuito dal secondo comma dell'art. 1 della medesima legge ne discende ovviamente che il numero degli insegnamenti complementari necessari per essere ammesso all'esame di laurea in medicina e chirurgia deve essere ridotto da tre a due, essendo il numero degli insegnamenti fondamentali previsto dalla tabella XVIII incrementato di un altro insegnamento; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'ultima disposizione annessa alla tabella XVIII, relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia, e' modificata nel modo seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari e deve aver inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche".
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 37
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