DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1977, n. 113
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, gia' costruiti dalla Marina militare nell'isola di Tavolara, comune di Olbia, sono dichiarati di pubblica utilita'. Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse. Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi e' stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essendo l'opera militare gia' ultimata, non e' necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.
LEONE LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 aprile 1977
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 70
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