DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1977, n. 116

Type DPR
Publication 1977-04-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 14 aprile 1977, n. 112;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1976-78 intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Alle categorie di personale sottoelencato, escluso il personale dirigente dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed i professori universitari, salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, e' corrisposta, con la decorrenza a fianco segnata, una somma di lire 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977: a) dal 1 gennaio 1976: impiegati civili di ruolo e non di ruolo ed operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, compreso quello di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259; personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita'; ricercatori e sperimentatori degli istituti sperimentali talassografici e direttori, direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria; ricercatori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria; b) dal 1° giugno 1976: personale insegnante e non insegnante della scuola di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti; c) dal 1° luglio 1976: personale dipendente dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'importo della tredicesima mensilita' relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale ammesse al beneficio di cui al precedente comma e' integrato di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 2

Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili previste al primo comma del precedente art. 1 sono considerate ai fini della determinazione della indennita' integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto. Gli stessi importi di L. 10.000 e 25.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma e successive modificazioni; gli importi medesimi non vanno invece considerati ai fini di quanto previsto dall'articolo 153 dello stesso decreto. La gratificazione di cui all'articolo 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

Art. 3

Gli importi di L. 10.000 e L. 25.000 mensili di cui all'art. 1 spettano anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali sono attribuiti in aggiunta all'aggio, senza essere considerati ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, numero 973, e successive modificazioni. Detti importi non sono utili a pensione. La tredicesima mensilita' del personale di cui al precedente comma e' integrata di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977. Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti a due terzi ed a meta', con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa e' limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

Art. 4

Gli importi di L. 10.000 e 25.000 mensili di cui al precedente art. 1, primo comma, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall'art. 2, ultimi tre commi, della legge 16 novembre 1973, n. 728, dall'art. 2, penultimo comma, della legge 16 febbraio 1974, n. 57 e dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Art. 5

Gli importi di L. 10.000, 25.000, 30.000 e 45.000 di cui al presente decreto sono assoggettati alle sole ritenute erariali. Le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le integrazioni della tredicesima mensilita' di lire 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977 sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera. I miglioramenti economici di cui al precedente art. 1 riferiti all'anno 1976 sono corrisposti contestualmente alla liquidazione e corresponsione del miglioramento previsto per il mese di gennaio 1977.

Art. 6

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 14 aprile 1977, n. 112.

LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - MALFATTI - RUFFINI - COLOMBO - MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1977

Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 41

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.