LEGGE 4 aprile 1977, n. 128
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento (CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonchè ai familiari medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - FORLANI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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