LEGGE 13 aprile 1977, n. 136
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati e scambio di note, firmato a Roma il 19 giugno 1976.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIX dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - STAMMATI - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE RELATIF A LA PECHE DANS LES EAUX TUNISIENNES PAR DES NATIONAUX ITALIENS Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE Nota Bene. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA RELATIVO ALLA PESCA NELLE ACQUE TUNISINE DA PARTE DI CITTADINI ITALIANI In applicazione del Protocollo d'Accordo del 20 ottobre 1975 e in conformita' col suo spirito, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, desiderosi di consolidare i vincoli d'amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi e di continuare a risolvere i problemi che si riferiscono al campo della pesca mediante un'intesa amichevole e nel rispetto dei reciproci interessi, Hanno concordato le seguenti disposizioni: Articolo I Il Governo della Repubblica, Tunisina autorizzera' imbarcazioni italiane a praticare la pesca nelle acque tunisine. Tale autorizzazione sara' valida nelle zone e alle condizioni indicate di seguito: a) Zona tra il confine tunisino-algerino e il Capo Bon. Tale zona e' definita dalla parte di mare che si estende tra il meridiano che passa per il confine tunisino-algerino e la parte Est del parallelo che passa per il Capo Bon e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine. b) Zona tra il Capo Bon e il Ras Kapoudia. Tale zona e' definita dalla parte di mare che si estende tra i paralleli che passano per il Capo Bon e il Ras Kapoudia e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine. E' annessa a questo Accordo e ne fa parte integrante una carta delle zone di pesca.
Accordo - art. II
Articolo II Nella zona a) su indicata e' autorizzata soltanto la pesca al cianciolo dal 1° aprile al 30 settembre e quella con palangresi dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nella zona b) e' autorizzata soltanto la pesca a strascico dal 1° gennaio al 31 maggio e dal 16 settembre al 31 dicembre.
Accordo - art. III
Articolo III Le autorizzazioni suindicate verranno concesse a imbarcazioni italiane equipaggiate per la pesca al cianciolo, per la pesca con palangresi e per la pesca a strascico. Per ognuno dei tipi di pesca suindicati, il numero delle imbarcazioni e la potenza dei motori sono quelli fissati qui di seguito, di comune accordo: A) Numero delle imbarcazioni: 1) 20 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca al cianciolo; 2) 6 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca con palangresi; 3) 80 imbarcazioni verranno autorizzate a praticare la pesca a strascico. B) Potenza dei motori: 1) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 1) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi. Tuttavia 7 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi. 2) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 2) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi. 3) I motori delle imbarcazioni indicate al numero 3) del precedente paragrafo A) non devono avere una potenza effettiva superiore a 300 CV compresi. Tuttavia 30 imbarcazioni del contingente annuale possono avere motori di una potenza effettiva da 301 a 375 CV compresi e 20 imbarcazioni possono avere motori di una potenza effettiva da 376 a 475 CV compresi. Le potenze verranno accertate mediante i documenti ufficiali delle imbarcazioni.
Accordo - art. IV
Articolo IV Il Governo della Repubblica italiana comunichera' per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca su indicati, non oltre 75 giorni prima del 1 gennaio di ogni anno, la lista delle imbarcazioni per cui e' richiesta l'autorizzazione del Governo della Repubblica Tunisina. Le liste dovranno indicare per ogni battello: - il nome della nave; - il porto e il numero di immatricolazione; - la stazza; - la potenza effettiva del motore; - il nome dell'armatore o del proprietario; - la data d'entrata in servizio dell'imbarcazione. In caso di variazione d'armatore o di proprietario l'autorizzazione che riguarda l'imbarcazione rimarra' valida, a condizione che tale variazione venga notificata per via diplomatica al Governo della Repubblica Tunisina entro un termine massimo di 30 giorni.
Accordo - art. V
Articolo V Il Governo della Repubblica Tunisina fara' pervenire al Governo della Repubblica italiana, per via diplomatica e per ognuno dei tipi di pesca su indicati, non oltre 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca, un'autorizzazione speciale sul modello allegato al presente Accordo, per ognuna delle navi accettate. Il Governo della Repubblica Tunisina comunichera', se sara' il caso, al Governo della Repubblica italiana la lista delle imbarcazioni non accettate, e cio' 30 giorni prima dell'inizio della campagna di pesca. Il Governo della Repubblica italiana proporra', in tal caso, al Governo della Repubblica Tunisina altre imbarcazioni in sostituzione. Le autorizzazioni richieste verranno allora trasmesse al Governo della Repubblica italiana entro i 15 giorni successivi alla ricezione delle nuove richieste. Si procedera' allo stesso modo alla sostituzione delle imbarcazioni indotte a cessare la loro attivita' da ragioni di forza maggiore (naufragio, immobilizzazione o disarmo per un periodo superiore a sei mesi).
Accordo - art. VI
Articolo VI Le autorizzazioni summenzionate per la pesca a strascico e per la pesca con palangresi potranno riferirsi a periodi di almeno quattro mesi; tali autorizzazioni verranno richieste, concesse o rinnovate alle stesse condizioni previste negli Articoli IV e V.
Accordo - art. VII
Articolo VII Il rilascio dell'autorizzazione di pesca alle imbarcazioni italiane e' sottoposto al pagamento delle tasse di pesca fissate in 25 dinari tunisini per imbarcazione.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII Le imbarcazioni italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo devono, nelle zone di pesca indicate nel precedente Articolo I: 1) Essere munite dell'autorizzazione speciale prevista dall'Articolo V come anche dei documenti di bordo regolamentari; 2) Essere munite di estratti delle disposizioni dell'Accordo relative alle condizioni della pratica della pesca nel tipo autorizzato; 3) Essere fornite degli strumenti che consentono la navigazione costiera di giorno e di notte; 4) Segnalare la loro presenza durante la loro permanenza nelle zone di pesca: a) di giorno mediante una bandiera gialla di cm 100 x 75 recante al centro un quadrato rosso di 40 cm di lato; tale bandiera verra' issata sull'albero di trinchetto o sull'albero unico; b) di notte, oltre ai fanali regolamentari, mediante un fanale di colore rosso fissato in testa dell'albero di trinchetto o dell'albero unico al di sopra del fanale tricolore e visibile da una distanza minima di due miglia marine da tutte le latitudini.
Accordo - art. IX
Articolo IX Le imbarcazioni italiane summenzionate non devono detenere strumenti o arnesi diversi da quelli utilizzati nel tipo di pesca specificato sulla loro autorizzazione di pesca. La rete da strascico non deve avere maglie di dimensione inferiore a 2 cm di lato misurate da nodo a nodo, nella sua parte piu' stretta, a rete immersa. Durante il primo anno di applicazione dell'Accordo, la detenzione a bordo di reti da strascico con dimensioni minime delle maglie non corrispondenti a quelle sopra specificate puo' essere tollerata a condizione che sia giustificata e che tali arnesi siano tenuti riposti nei magazzini di bordo.
Accordo - art. X
Articolo X Le imbarcazioni da pesca italiane ammesse a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo sono tenute a conformarsi alla regolamentazione tunisina in vigore in materia di pesca e di navigazione come anche alle disposizioni del presente Accordo.
Accordo - art. XI
Articolo XI Le imbarcazioni da pesci dei due paesi potranno in caso di forza maggiore (approdo forzato o pericolo) cercare rifugio nei porti o mettersi al sicuro in prossimita' delle coste e delle isole. In tali casi, le imbarcazioni sono tenute a ritirare le loro reti: a raccoglierle sulla poppa e a ricoprirlo con un telone, se sono equipaggiate per la pesca al cianciolo; a raccoglierle sul ponte, divergenti a bordo, se sono equipaggiate per la pesca a strascico. Il comandante e' tenuto a presentarsi, tanto all'entrata che all'uscita, alle Autorita' marittime del porto di rifugio; le imbarcazioni devono, per quanto possibile, segnalare la loro presenza alle Autorita' marittime del porto piu' vicino in caso di rifugio in prossimita' delle coste o delle isole. In caso d'impedimento dovuto a difficolta' di trasmissione e con la riserva delle condizioni summenzionate, non verra' imputata nessuna infrazione alle imbarcazioni rifugiate.
Accordo - art. XII
Articolo XII Nella parte del mare limitata da una linea che, partendo dal punto terminante dalla linea delle dodici miglia dalle acque territoriali tunisine, raggiunge, sul parallelo di Ras Kapoudia, l'isobata di cinquanta metri e segue quest'isobata fino al suo punto d'incontro con la linea che parte da Ras Aghdir in direzione Nord-Est - ZV = 45°, che il Governo italiano riconosce come zona di pesca riservata alle sole navi tunisine, viene autorizzato il passaggio inoffensivo, cioe' senza pesca, delle imbarcazioni da pesca italiane. Tuttavia, durante tale passaggio, le imbarcazioni italiane devono avere le loro reti ritirate e i loro divergenti a bordo.
Accordo - art. XIII
Articolo XIII Le Autorita' tunisine competenti potranno in ogni momento valersi del diritto di visita sulle imbarcazioni da pesca italiane che si trovino nelle zone di pesca menzionate nell'Articolo I del presente Accordo.
Accordo - art. XIV
Articolo XIV La constatazione delle infrazioni e' di esclusiva competenza delle Autorita' tunisine. In caso d'infrazione rilevata contro imbarcazioni nelle zone di pesca aperte dal presente Accordo, le Autorita' tunisine competenti notificheranno nel piu' breve tempo possibile alle Autorita' consolari italiane una copia del verbale dell'infrazione e delle sue motivazioni. E' prevista una procedura di conciliazione prima della comparizione davanti al tribunale. Il comandante o l'armatore o il suo rappresentante, debitamente autorizzato, puo' depositare entro un termine di quindici giorni a partire dalla data di notifica del verbale al comandante dell'imbarcazione una richiesta di conciliazione transattiva presso il Ministero dell'agricoltura (Direzione Pesca). Il comandante della nave in infrazione potra' consegnare le sue osservazioni nelle forme previste dalla vigente legislazione tunisina. Quando un'imbarcazione italiana e' trattenuta dalle Autorita' tunisine, le Autorita' consolari italiane saranno, secondo gli usi internazionali, autorizzate ad entrare in contatto con il comandante e i membri dell'equipaggio e a prestar loro l'assistenza consolare d'uso. D'altro canto, il comandante dell'imbarcazione fermata e' autorizzato a comunicare con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi.
Accordo - art. XV
Articolo XV Il Governo italiano comunichera' appena possibile al Governo Tunisino la lista delle imbarcazioni per le quali e' richiesta la autorizzazione. Il Governo Tunisino rilascera' le autorizzazioni il piu' sollecitamente possibile.
Accordo - art. XVI
Articolo XVI Il Governo italiano, cosciente degli sforzi fatti dal Governo tunisino nel campo della pesca, decide di contribuire, come contropartita ai permessi di pesca concessi secondo l'Articolo III dal Governo tunisino, alla realizzazione di progetti di sviluppo della pesca in Tunisia. Questo contributo fisso ammonta alla somma di 2.500.000.000 (duemiliardicinquecento milioni) di lire italiane per ogni anno, per la durata dell'Accordo. Tale somma sara' versata in due aliquote uguali, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 30 aprile.
Accordo - art. XVII
Articolo XVII Una Commissione mista composta di un numero uguale di rappresentanti per ognuno dei due Governi e' incaricata di seguire il buon funzionamento del presente Accordo. Detta Commissione si riunira', alternativamente in Tunisia e in Italia, due volte all'anno e ogni volta che una delle Parti lo riterra' necessario.
Accordo - art. XVIII
Articolo XVIII Il presente Accordo e' concluso per un periodo fisso di 3 anni a partire dalla data della sua firma.
Accordo - art. XIX
Articolo XIX Il presente Accordo verra' ratificato secondo le procedure costituzionali proprie di ognuna delle Parti contraenti e entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. FATTO a Roma il 19 giugno 1976 in duplice copia originale. Per il Governo della Repubblica Tunisina AHMED BEN ARFA Per il Governo della Repubblica italiana MARIO MONDELLO
Accordo - Modello A
MODELLO "A "(colore verde) REPUBBLICA TUNISINA ------ MINISTERO DELL'AGRICOLTURA AUTORIZZAZIONE SPECIALE DI PESCA A STRASCICO .................. Anno .................... DIREZIONE DELLA PESCA AUTORIZZAZIONE N°............. Valida dal ...................... al ...................... Nome della nave: Data di entrata in servizio: N° e porto di immatricolazione: Stazza: Lunghezza: / Marca: Motore \ Potenza effettiva: / del proprietario: Cognome e Nome \ dell'armatore: L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione e' ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca a strascico: Nella parte del mare che si estende tra i paralleli che passano per il Capo Bon e il Ras Kapoudia e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia misurate a partire dalle linee di base che servono alla delimitazione delle acque territoriali tunisine. Rilasciata a Tunisi, il ................. Il Direttore della Pesca La presente autorizzazione puo' essere richiesta in ogni momento. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Modello B
MODELLO "B" (colore giallo) REPUBBLICA TUNISINA ------ MINISTERO DELL'AGRICOLTURA AUTORIZZAZIONE SPECIALE DI PESCA AL CIANCIOLO ................. Anno ................. DIREZIONE DELLA PESCA AUTORIZZAZIONE N°......... Valida dal ...................... al ...................... Nome della nave: Data di entrata in servizio: N° e porto di immatricolazione: Stazza: Lunghezza: / Marca: Motore \ Potenza effettiva: / del proprietario: Cognome e Nome \ dell'armatore: L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione e' ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca al cianciolo: Nella parte del mare che si estende tra il meridiano che passa per la frontiera tunisino-algerina e il parallelo che passa per il Capo Bon e compresa entro la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia. Rilasciata a Tunisi, il ................. Il Direttore della Pesca ........................ La presente autorizzazione puo' essere richiesta in ogni momento. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Modello C
MODELLO "C" (colore rosso) REPUBBLICA TUNISINA ----- MINISTERO DELL'AGRICOLTURA AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER LA PESCA CON PALANGRESI ................... Anno .................. DIREZIONE DELLA PESCA AUTORIZZAZIONE N°..................... Valida dal ...................... al ...................... Nome della nave: Data di entrata in servizio: N° e porto di immatricolazione: Stazza: Lunghezza: / Marca: Motore \ Potenza effettiva: / del proprietario: Cognome e Nome \ dell'armatore: L'imbarcazione oggetto della presente autorizzazione e' ammessa ad esercitare esclusivamente la pesca con palangresi: Nella parte del mare che si estende tra il meridiano che passa per il confine tunisino-algerino e il parallelo che passa per il Capo Bon e compresa tra la linea delle sei miglia e quella delle dodici miglia. Rilasciata a Tunisi, il ................. Il Direttore della Pesca ........................ La presente autorizzazione puo' essere richiesta in ogni momento. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Lettere
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