LEGGE 12 marzo 1977, n. 140
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - ANSELMI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES AGRICULTEURS Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA PROTEZIONE SOCIALE DEGLI AGRICOLTORI Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' realizzare un'unione piu' stretta fra i suoi Membri, specie in vista di favorire il loro progresso economico e sociale; Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita dei conduttori agricoli realizzato attraverso misure appropriate permette di contribuire il progresso sociale in Europa; Ricordando che la Carta sociale europea, elaborata anch'essa in sede di Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, ha per obiettivo il miglioramento del tenore di vita e la promozione del benessere sociale di tutte le categorie delle loro popolazioni sia rurali che urbane; Considerando che le condizioni particolari e i caratteri specifici delle attivita' agricole come pure i mutamenti cui va soggetto il mondo agricolo esigono che siano adottate delle misure appropriate in favore dei conduttori agricoli al fine di favorire il loro benessere sociale; Ritenendo quindi che convenga completare e rafforzare la protezione sociale dei conduttori agricoli, dei membri delle loro famiglie e, se del caso, dei salariati alle loro dipendenze, tenendo conto delle esigenze sociali di dette persone e delle condizioni particolari delle attivita' agricole, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ogni Parte Contraente s'impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a suoi cittadini residenti sul suo territorio.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione, il termine "conduttore agricolo" riguarda qualsiasi persona che, in qualita' di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attivita' a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, restando inteso che essa puo' essere aiutata nei suoi lavori da membri della sua famiglia e/o da salariati.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Ogni Parte Contraente assicurera' ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai salariati alle loro dipendenze, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri gruppi della popolazione, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 13 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. Ogni Parte Contraente applichera' ai conduttori agricoli e ai loro aventi diritto, nel modo piu' appropriato, le norme di previdenza sociale previste dalla sua legislazione per le altre categorie assistite della popolazione. 2. Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte Contraente concedera' ai conduttori agricoli, nelle condizioni e nei termini appropriati, la protezione della previdenza sociale per almeno quattro delle eventualita' seguenti: malattia, maternita', invalidita', vecchiaia, decesso, incidente sul lavoro, malattie professionali e carichi familiari.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1. Ogni Parte Contraente fara' in modo che allorche' un conduttore agricolo cessa la sua attivita' agricola per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa stabilira', tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze, beneficino di misure appropriate. Tali misure comprenderanno: a) la messa a disposizione di facilitazioni in vista di permettere loro di intraprendere una nuova attivita', di preferenza nella loro regione, in special modo facilitazioni per l'orientamento, la formazione e il riadattamento professionali; b) il versamento di sussidi temporanei al fine di consentire la preparazione per un'altra attivita'; c) il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione in materia di previdenza sociale; d) il versamento d'indennita' eque o di premi adeguati a un conduttore agricolo che, per ragioni di eta', ha difficolta' ad intraprendere un'altra attivita', e a condizione che la cessazione dell'attivita' agricola apporti un miglioramento strutturale. 2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cessazione di attivita' non deve essere interpretata come escludente la possibilita' per il conduttore di conservare un terreno agricolo di superficie limitata per i suoi fabbisogni personali. 3. Ogni Parte Contraente fara' in modo che allorche' un conduttore agricolo cessa parzialmente la sua attivita' per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa determinera', tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze beneficino delle misure menzionate nei paragrafi a), b) e c) del precedente punto I1adattate secondo le esigenze.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate al fine di tenere i conduttori agricoli al corrente degli obiettivi della sua politica agricola, di consultare, all'occorrenza, gli ambienti agricoli su questa politica, e di tenere informati i conduttori agricoli degli sviluppi internazionali in campo agricolo che li interessano.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Nella formulazione della sua politica di utilizzazione del terreno, ogni Parte Contraente terra' conto dei problemi posti dalla diminuzione della possibilita' d'impiego nelle zone agricole, specie favorendo in esse la creazione d'impieghi nuovi.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Ogni Parte Contraente adottera' misure appropriate in vista: a) di assicurare, nelle zone agricole un'attrezzatura socio-culturale adeguata; b) d'incoraggiare il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene nelle aziende agricole, a vantaggio del conduttore agricolo, dei membri della sua famiglia e, se del caso, dei salariati alle sue dipendenze; c) di concedere certi vantaggi, quali i prestiti a lungo termine, sovvenzioni o tassi d'interessi ridotti ai conduttori agricoli per facilitare fra l'altro la attuazione delle misure previste nel precedente paragrafo b). 2. Ogni Parte Contraente adottera' anche misure appropriate al fine di permettere ai conduttori agricoli, nelle zone che essa stabilira', di continuare le loro attivita' agricole e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia e alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilita' di svago e al mantenimento di un equilibrio demografico appropriato in tali zone.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Ogni Parte Contraente adottera' e incoraggera' tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a: a) la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche; b) il trasporto degli alunni; c) l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Ogni Parte Contraente adottera' o incoraggera' misure in favore dei giovani delle zone agricole al fine: a) di garantire loro un indirizzo professionale adattato alle loro esigenze e praticato da persone qualificate, anche prima della fine degli studi; b) di assicurare loro una formazione generale e professionale adeguata che offra loro possibilita' uguali a quelle offerte agli altri giovani per quel che concerne il loro inserimento nella vita professionale; c) di creare o di trasformare, all'occorrenza, scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura; d)di concedere loro borse d'insegnamento a condizioni tali da offrire loro possibilita' uguali a quelle di cui godono gli altri giovani.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Ogni Parte Contraente incoraggera' la messa a disposizione della popolazione delle zone agricole di servizi d'informazione e di consultazione su questioni agricole e sull'evoluzione del mercato dell'impiego in altri settori economici.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Al fine di assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro le piu' favorevoli possibile, ogni Parte Contraente facilitera' e incoraggera' le diverse forme di cooperazione, di aiuto reciproco fra conduttori agricoli e, se del caso, di messa a disposizione di manodopera di riserva.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Al fine di facilitare l'adempimento dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, ogni Parte Contraente incoraggera': a) l'utilizzazione di attrezzature destinate a semplificare e alleviare i lavori domestici; b) la messa a disposizione di servizi di aiuto familiare a domicilio.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 Le disposizioni della presente Convenzione non arrecano pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni o accordi internazionali che sono o entreranno in vigore, e che siano piu' favorevoli alle persone considerate dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichera', l'accettera' o l'approvera' ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' dietro deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in seguito in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui lo Stato stesso assicura le relazioni internazionali o per il quale esso e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio di Europa.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 Ogni Stato puo', al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il beneficio della presente Convenzione, o di quelle disposizioni di questa Convenzione che egli specifichera', ad altre persone oltre ai suoi cittadini, che risiedano nel o nei territori cosi' come definiti nell'articolo 17 e designati nella dichiarazione.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di far uso di una o piu' riserve figuranti nell'Allegato alla presente Convenzione. Nessun'altra riserva sara' ammessa. 2. Ogni Stato puo' ritirare in tutto o in parte una riserva da esso formulata in base al paragrafo precedente, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto dalla data della sua ricezione.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 1. Nessuna Parte Contraente potra' denunciare la presente Convenzione prima del termine di un periodo di quattro anni dopo la data in cui la Convenzione e' entrata in vigore per quel che la concerne, o prima del termine di ogni altro periodo ulteriore di tre anni. 2. La denuncia si effettuera' con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Convenzione - art. 21
Articolo 21 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 15; d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17; e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18; f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19; g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19; h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui la denuncia avra' effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti. (seguono le firme)
Convenzione - Allegato
ALLEGATO RISERVE (Articolo 19, paragrafo 1) Ciascuna delle Parti Contraenti puo' dichiarare che essa si riserva: 1) di escludere dal campo d'applicazione della presente Convenzione una o piu' categorie delle persone seguenti: - le persone che, in qualita' di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attivita' a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, ma che non traggono la parte principale delle loro entrate da tale attivita'; - le persone che dedicano esclusivamente la loro attivita' alla silvicoltura; 2) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, alinea b); 3) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1; alinea c); 4) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, alinea d); 5) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 3.
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