LEGGE 13 aprile 1977, n. 141
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della legge 5 agosto 1975, n. 410, è elevato a decorrere dall'esercizio 1976, a 7 miliardi e 500 milioni. Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto delle esigenze connesse allo sviluppo delle attività teatrali a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio decentramento delle attività stesse. Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento integrativo previsto dalla presente legge viene erogata, limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337.
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