DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1977, n. 142
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 216, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di dodici per ciascun anno di corso. L'art. 233, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, e' modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. L'art. 258, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in reumatologia e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola e' stabilito in quindici per anno di corso. L'art. 261, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione e' modificato nel senso che il numero degli iscritti alla scuola e' fissato ad un massimo di trentasei per ogni anno di corso.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1977
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 178
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