LEGGE 13 aprile 1977, n. 146
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, è sostituita dalla seguente: (Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia). Grado Numero Capitano (a) .................................................. 1 Tenenti o sottotenenti (a) .................................... 4 Marescialli maggiori .......................................... 4 Marescialli ordinari .......................................... 10 Brigadieri o vicebrigadieri (b) ............................... 51 Militari di truppa ............................................ 530 --- Totale ............................. 600 (a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento. (b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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