LEGGE 6 aprile 1977, n. 148

Type Legge
Publication 1977-04-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato che istituisce un consiglio unico ed una commissione unica delle Comunita' europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 30 del trattato stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Trattato - art. 1

TRATTATO che modifica talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee Sua Maesta' il Re dei Belgi, Sua Maesta' la Regina di Danimarca, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente dell'Irlanda, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, Considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1975 il bilancio delle Comunita' e' integralmente finanziato mediante risorse proprie delle Comunita'; Considerando che la sostituzione integrale dei contributi Finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' richiede un aumento dei poteri di bilancio dell'Assemblea, Considerando che per lo stesso motivo occorre intensificare il controllo dell'esecuzione del bilancio, Hanno deciso di modificare talune disposizioni finanziarie dei Trattati che istituiscono le Comunita' Europee e del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' Europee, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: Sua Maesta' il Re dei Belgi: R. VAN ELSLANDE, Ministro degli Affari Esteri e per la Cooperazione allo Sviluppo Sua Maesta' la Regina di Danimarca: NIELS EBSBOLL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Presidente della Repubblica Federale di Germania: HANS-DIETRICH GENSCHER, Ministro federale degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica Francese: JEAN-MARE SOUTOU, Ambasciatore della Francia, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Il Presidente dell'Irlanda: GARRET FITZGERALD, Ministro degli Affari Esteri Il Presidente della Repubblica italiana: MARIANO RUMOR, Ministro degli Affari Esteri, Presidente in carica del Consiglio delle Comunita' Europee Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo: JEAN DONDELINGER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi: L. J. BRINKHORST, Sottosegretario di Stato presso il Ministro degli Affari Esteri Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: Sir MICHAEL PALLISER, K. C. M. G., Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente presso le Comunita' Europee i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: ARTICOLO 1. L'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' completato dal comma seguente: "Il controllo dei conti e' assicurato da una Corte dei Conti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato".

Trattato - art. 2

ARTICOLO 2. L'articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78. 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre. Le spese d'amministrazione della Comunita' comprendono le spese dell'Alta Autorita', incluse quelle per l'attivita' del Comitato consultivo e parimenti quelle dell'Assemblea, del Consiglio e della Corte di Giustizia. 2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese d'amministrazione. L'Alta Autorita' raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio amministrativo, allegandovi un parere che puo' comportare previsioni divergenti. Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese. 3. L'Alta Autorita' deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio amministrativo non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Ogniqualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta l'Alta Autorita' ed eventualmente le altre istituzioni interessate. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio amministrativo e lo trasmette all'Assemblea. 4. Il progetto di bilancio amministrativo deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. L'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio amministrativo e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma. Qualora entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, il bilancio amministrativo e' definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea non abbia emendato il progetto di bilancio amministrativo ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio amministrativo cosi' emendato o corredato di proposte di modificazione e' trasmesso al Consiglio. 5. Il Consiglio, dopo aver discusso con l'Alta Autorita' ed eventualmente con le altre Istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio amministrativo, delibera alle condizioni che seguono: a) il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dall'Assemblea; b) per quanto riguarda le proposte di modificazione: - qualora una modificazione proposta dall'Assemblea non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe e' espressamente compensato da una o piu' modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione e' accettata; - qualora una modificazione proposta dall'Assemblea abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di una Istituzione il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di una decisione di accettazione, la proposta di modificazione e' rigettata; - qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei due commi precedenti, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, puo', deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio amministrativo, sia fissare un altro importo. Il progetto di bilancio amministrativo e' modificato in funzione delle proposte di modificazione accettate dal Consiglio. Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dall'Assemblea e le proposte di modificazione da essa presentate siano state accettate, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa l'Assemblea del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o piu' emendamenti adottati dall'Assemblea o le proposte di modificazione da essa presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio amministrativo modificato e' trasmesso nuovamente all'Assemblea. Il Consiglio espone a quest'ultima il risultato delle proprie deliberazioni. 6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio amministrativo, l'Assemblea, informata dell'esito delle proprie proposte di modificazione, puo', deliberando a maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio amministrativo. Qualora entro tale termine, l'Assemblea non si sia pronunciata, il bilancio amministrativo si considera definitivamente adottato. 7. Quando la procedura di cui al presente articolo e' espletata, il Presidente dell'Assemblea costata che il bilancio amministrativo e' definitivamente adottato. 8. Tuttavia l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, puo', per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio amministrativo e chiedere che le venga presentato un nuovo progetto. 9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, e' fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso. L'Alta Autorita', dopo aver consultato il Comitato di politica economica, costata tale tasso massimo che risulta: - dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunita', - dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri, e - dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio. Il tasso massimo e' comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le Istituzioni della Comunita'. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo. Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio amministrativo stabilito dal Consiglio sia superiore alla meta' del tasso massimo, l'Assemblea, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, puo' ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della meta' del tasso massimo. Quando l'Assemblea, il Consiglio o l'Alta Autorita' ritengono che le attivita' delle Comunita' esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, puo' essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e l'Assemblea, che delibera alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi. 10. Ciascuna Istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del Trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunita' e di equilibrio delle entrate e delle spese. 11. L'adozione definitiva del bilancio amministrativo vale autorizzazione e obbligo per l'Alta Autorita' di riscuotere l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49".

Trattato - art. 3

ARTICOLO 3. Nell'articolo 78-bis del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, "78 settimo" e' sostituito da "78 nono".

Trattato - art. 4

ARTICOLO 4. L'articolo 78 terzo del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78-ter. 1. Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio amministrativo non e' stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 78 nono, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio amministrativo dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione dell'Alta Autorita' crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio amministrativo in preparazione. L'Alta Autorita' e' autorizzata e ha l'obbligo di riscuotere le imposizioni sino all'ammontare dei crediti dell'esercizio precedente, senza tuttavia poter riscuotere un ammontare superiore a quello che sarebbe risultato dall'approvazione del progetto di bilancio amministrativo. 2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo paragrafo. L'autorizzazione e l'obbligo di riscuotere le imposizioni possono essere modificati in conformita'. Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal Trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente all'Assemblea; entro un termine di trenta giorni l'Assemblea, deliberando alla maggioranza dei membri che la compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, puo' prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al paragrafo 1. Questa parte della decisione del Consiglio e' sospesa sino al momento in cui l'Assemblea abbia preso la decisione. Se nel termine precitato l'Assemblea non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata".

Trattato - art. 5

ARTICOLO 5. Nell'articolo 78 quarto del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, "78 settimo" e' sostituito da "78 nono".

Trattato - art. 6

ARTICOLO 6. L'articolo 78 quinto del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78 quinto Ogni anno l'Alta Autorita' presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio amministrativo. Inoltre essa comunica loro uno stato finanziario da cui risulta la situazione attiva e passiva della Comunita', per il settore cui si riferisce il bilancio amministrativo".

Trattato - art. 7

ARTICOLO 7. L'articolo 78 sesto del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "Articolo 78 sesto 1. E' istituita una Corte dei Conti. 2. La Corte dei Conti e' composta di nove membri. 3. I membri della Corte dei Conti sono scelti tra personalita' che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie di indipendenza. 4. I membri della Corte dei Conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita', previa consultazione dell'Assemblea. Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei Conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni. I membri della Corte dei Conti possono essere nuovamente nominati. I membri designano tra loro, per tre anni, il Presidente della Corte dei Conti. Il mandato del Presidente e' rinnovabile. 5. I membri della Corte dei Conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunita'. Nell'adempimento dei loro doveri essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 6. I membri della Corte dei Conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. 7. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei Conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di Giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 8. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Salvo il caso delle dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei Conti restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione. 8. I membri della Corte dei Conti possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di Giustizia costata, su domanda della Corte dei Conti, che non sono piu' in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfano piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. 9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennita' e pensioni, del Presidente e dei membri della Corte dei Conti. Esso fissa altresi', deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennita' che abbiano valore di retribuzione. 10. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee applicabili ai giudici della Corte di Giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti".

Trattato - art. 8

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