DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1977, n. 153
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento dei titoli di studio, con allegato, effettuato a Vienna il 19 febbraio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'ultima clausola dello scambio di note stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 aprile 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 1
Scambio note
Vienna, 19 febbraio 1976 Eccellenza, a seguito dello scambio di note del 24 luglio 1972 che, in attuazione dell'art. 10 dell'accordo firmato il 14 marzo 1952 tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, tratta il reciproco riconoscimento dei titoli e gradi accademici, mi onoro, per incarico del mio Governo, di proporre quanto segue: I gradi accademici elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza e' stata riconosciuta dalla Commissione austro-italiana di esperti il 13 febbraio 1975, vengono riconosciuti reciprocamente senza esame integrativo, a meno che nell'allegato non sia previsto diversamente. Per quanto concerne i gradi accademici austriaci conseguiti in base alla disposizione sull'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, BGB1 no. 271/1937, in relazione con la legge federale del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di studio per le scienze umanistiche e naturali, BGB1 no. 326/1971, e che non sono indicati al punto 4 dell'allegato, non e' possibile riconoscere l'equipollenza con i titoli italiani, ma potranno tuttavia essere riconosciuti ai fini del proseguimento degli studi in Italia e del conseguimento di una laurea italiana i periodi di studio compiuti in Austria per il conseguimento di un titolo per il Lehramt. Qualora il Governo austriaco fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, il quale entrera' in vigore sessanta giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno reciprocamente comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi. Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia piu' alta considerazione. Ambasciatore Dr. Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO Direttore generale per la cooperazio ne culturale, scientifica e tecnica MINISTERO AFFARI ESTERI - ROMA S.E. l'ambasciatore Dr. Georg SCHLUMBERGER Direttore generale delle relazioni culturali Ministero federale degli affari esteri VIENNA
Allegato
ALLEGATO TITOLI ACCADEMICI CHE VENGONO EQUIPARATI SENZA ESAME INTEGRATIVO Titoli accademici austriaci Titoli accademici italiani 1) Magister pharmaciae, conseguito Laurea in farmacia secondo le norme dell'ordinamento di studi del 25 gennaio 1973, BGBL no. 99/1973 2) Magister architecturae, conseguito Laurea in architettura presso l'Istituto superiore di arte applicata di Vienna secondo l'ordi namento di studi del 1 febbraio 1974, BGBL no. 125/1974 3) Magister philosophiae, conseguito Laurea in filosofia presso la facolta teologica, secondo l'ordinamento di studi del 18 febbraio 1971, BGBL no. 88/1971 4) Magister philosophiae oppure Magi ster rerum naturalium, conseguiti secondo le norme della legge federale del 30 giugno 1971 sugli indirizzi di studio per le scienze umanistiche e naturali, BGBL no. 326/1971, in relazione con le norme relative all'esame di abilitazione all'insegnamento nel le scuole secondarie, BGBL no. 271/1937 Magister philosophiae: a) Lehramt per latino e greco Laurea in lettere (indirizzo classico) letterarie romanistica e slavistica letterature straniere moderne Magister rerum naturalium: a) Lehramt per geografia Laurea in geografia c) Lehramt per matematica e Laurea in matematica fisica (indirizzo didattico) 5) a) Magister rerum naturalium in Laurea in fisica fisica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 24 agosto 1974, BGBL no. 583/1974 b) Magister rerum naturalium in Laurea in chimica chimica, conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 24 agosto 1974, BGBL no. 582/1974 c) Magister philosophiae in filosofia, Laurea in filosofia conseguito secondo le norme del l'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBL no. 471/1973 d) Magister philosophiae oppure Laurea in psicologia rerum naturalium in psicologia, conseguito secondo le norme del l'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBL no. 473/1973 e) Magister philosophiae in pedagogia, Laurea in pedagogia conseguito secondo le norme dell'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBL no. 472/1973 f) Magister philosophiae o rerum Laurea in geografia naturalium in geografia, conseguito secondo le norme dell'ordina mento di studi del 19 luglio 1974, BGBL no. 562/1974 g) Magister philosophiae o rerum Diploma di educazione naturalium in educazione fisica, fisica conseguito secondo le norme del l'ordinamento di studi del 18 luglio 1974, BGBL no. 586/1974 h) Magister philosophiae in filosofia, Laurea in pedagogia pedagogia e psicologia (Lehramt nelle scuole secondarie), conseguito secondo le norme del l'ordinamento di studi del 31 agosto 1973, BGBL no. 474/1973 Parte di provvedimento in formato grafico
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