LEGGE 12 marzo 1977, n. 168
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio militare dei doppi cittadini, con allegati, firmata a Madrid il 10 giugno 1974.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - LATTANZIO - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralita' delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralita' di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente: Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato spagnolo S.E. Pedro Cortina Mauri Ministro degli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso: a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato; c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Il doppio cittadino sara' sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte. 2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare. 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, scegliera' quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Nonostante quanto disposto dall'articolo 2 della presente Convenzione, i "doppi cittadini" potranno prestare volontariamente servizio militare nell'Alta Parte contraente per la quale eserciteranno la propria scelta, prima di essere arruolati dall'altra Alta Parte contraente per compiere il servizio nazionale o militare attivo. Il periodo di servizio attivo, che avessero prestato in qualita' di volontari, verra' dedotto dalla durata del periodo di servizio che debbono prestare nell'Alta Parte contraente, nella quale - in applicazione di quanto disposto nell'articolo 2 - avrebbero dovuto compiere normalmente il servizio attivo.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. Colui che non abbia esercitato l'opzione per compiere il servizio militare in una o nell'altra delle Alte Parti contraenti prima di venire arruolato, avra' l'obbligo di prestare il servizio militare in quella delle Alte Parti in cui ha la sua residenza abituale. 2. Il periodo per determinare la residenza abituale comincia il 1° gennaio dell'anno in cui il doppio cittadino compie il 18° anno di eta' e termina alla data dell'arruolamento. Se acquista la seconda cittadinanza dopo aver compiuto i 18 anni, ma prima della data dell'arruolamento, servira' di base l'anno anteriore all'acquisto della seconda cittadinanza.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Il doppio cittadino che, conformemente alle norme enunciate nei precedenti articoli, avra' soddisfatto gli obblighi del servizio militare in tempo di pace nei confronti di una delle Parti, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Parte.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione: 1. Il doppio cittadino esentato per inattitudine fisica dall'adempiere i suoi obblighi di servizio militare nello Stato in cui egli deve adempirli, in conformita' alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente Convenzione, sara' considerato come aver soddisfatto gli obblighi stessi nei confronti dell'altra Alta Parte contraente. 2. Tuttavia, se egli si fosse valso della facolta' di scelta prevista al paragrafo primo dell'articolo 2, egli non potra' beneficiare di dispensa dal servizio militare che nella misura in cui la stessa disposizione esista contemporaneamente nella legislazione dei due Stati.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Durante l'adempimento in uno dei due Stati degli obblighi di servizio militare in seguito ad ordine di chiamata o di arruolamento volontario, il doppio cittadino e considerato in situazione regolare nei riguardi della legislazione dell'altro Stato.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. I doppi cittadini che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, sia che abbiano effettivamente prestato il servizio, sia che ne siano stati dichiarati esenti o ne siano stati esonerati in conformita' alla legislazione vigente nell'Alta Parte in cui risiedono o in quella per cui avessero optato, saranno considerati come aver adempiuto tutti gli obblighi del servizio militare previsti in tempo di pace dalle leggi dell'Alta Parte contraente in cui non siano stati chiamati a servire. 2. Tuttavia, i doppi cittadini che, dopo aver adempiuto gli obblighi del servizio militare in una delle Alte Parti contraenti, abbiano la loro residenza abituale per almeno due anni sul territorio dell'altra, rimarranno alla fine di tale periodo soggetti in quest'ultima agli altri obblighi del servizio militare.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse puo' richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione. Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorita' competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorita' competenti dell'altra Alta Parte.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. I doppi cittadini che perdono una delle due cittadinanze, conservano i benefici previsti nelle disposizioni della presente Convenzione che siano state applicate nei loro confronti. 2. Essi cessano per il futuro di beneficiare della Convenzione e saranno soggetti soltanto alla legislazione dello Stato di cui hanno conservato la cittadinanza.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in alcun modo la condizione giuridica degli interessati per quanto riguarda la loro cittadinanza.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai doppi cittadini che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano soddisfatto gli obblighi del servizio militare in una delle due Alte Parti contraenti.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorita' competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione dovra' essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato. 2. Per l'esercizio della facolta' di opzione prevista all'articolo 2 (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorita' competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al modulo B allegato. Copia di questa dichiarazione sara' trasmessa da tali Autorita' a quelle competenti dell'altro Stato. 3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo articolo 2 i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione - conformemente al Modulo C allegato - davanti all'Autorita' consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verra' trasmessa alle Autorita' competenti dei due Stati Contraenti.
Convenzione - art. 15
Articolo 15 1. Le Autorita' competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinche' essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato. 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato. 3. Le Autorita' competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorita' consolari competenti dell'altro Stato.
Convenzione - art. 16
Articolo 16 Le Amministrazioni competenti delle due Parti contraenti si consulteranno per la messa a punto delle modalita' di applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 17
Articolo 17 Le due Alte Parti contraenti regoleranno per via diplomatica tutte le difficolta' che potessero sorgere dall'interpretazione e applicazione della presente Convenzione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18 La presente Convenzione si applica nell'insieme dei territori di ciascuna delle due Alte Parti contraenti.
Convenzione - art. 19
Articolo 19 La presente Convenzione sara' ratificata. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui verranno scambiati gli strumenti di ratifica.
Convenzione - art. 20
Articolo 20 La presente Convenzione e' conclusa per una durata illimitata. Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' denunciarla e tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della sua notifica dall'altra Alta Parte. FATTO a Madrid il dieci giugno millenovecentosettantaquattro in doppio esemplare, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per lo Stato Spagnolo ETTORE STADERINI PEDRO CORTINA MAURI
Convenzione - Modelli
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