DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1977, n. 173
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Visti i decreti con i quali furono conferite le bandiere ai corpi;
Considerata l'opportunita' di dotare i battaglioni e le unita' equivalenti di bandiera di guerra e le scuole dell'Esercito di bandiera di istituto militare;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Ai sottoelencati battaglioni e' assegnata la bandiera di guerra: 4° battaglione fanteria "Guastalla"; 45° battaglione fanteria "Arborea"; 47° battaglione fanteria "Salento"; 72° battaglione fanteria "Puglie"; 91° battaglione fanteria "Lucania"; 14° battaglione bersaglieri "Sernaglia".
Art. 2
Ai sottoelencati raggruppamenti dell'aviazione leggera dell'Esercito e' concessa la bandiera di guerra: 1° raggruppamento ALE "Antares"; 4° raggruppamento ALE "Altair"; 5° raggruppamento ALE "Rigel".
Art. 3
Ai sottoelencati scuole e centri dell'Esercito e' concessa la bandiera di istituto militare: scuola di applicazione; scuola di applicazione del servizio automobilistico; scuola specializzati della motorizzazione; scuola meccanici della motorizzazione; centro difesa elettronica.
Art. 4
Le bandiere saranno custodite presso i comandi dei rispettivi reparti e scuole.
LEONE LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1977
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 121
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