LEGGE 23 marzo 1977, n. 179
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIII dell'accordo stesso.
Art. 3
Ai fini dell'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. I
ACCORDO ISTITUTIVO DI UN FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI I Governi del Commonwealth dell'Australia, della Repubblica d'Austria, del Regno del Belgio, del Canada', del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, del Giappone, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, d'Irlanda, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, della Nuova Zelanda, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Spagna, degli Stati Uniti d'America, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia, Convinti della necessita': - di evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti; - di seguire politiche economiche appropriate, interne ed internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonche' politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia; Riconoscendo la funzione centrale svolta dal Fondo monetario internazionale per il finanziamento delle bilance dei pagamenti, Considerando che, nella presente situazione economica, e' auspicabile completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali le Parti contraenti che incontrano serie difficolta' economiche hanno dovuto ricorrere; Considerando, quindi, che e' necessario creare, per un periodo di tempo limitato, un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici; Considerando che una delle caratteristiche essenziali del presente Accordo e' di fare in modo che i rischi inerenti ai prestiti accordati dal Fondo di sostegno finanziario siano equamente ripartiti fra tutte le Parti contraenti; Considerando che la Banca dei regolamenti internazionali e' disposta ad assistere il Fondo di sostegno finanziario nelle sue operazioni; Considerando la Decisione, adottata dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici il 7 aprile 1975, che approva il testo del presente Accordo e ne raccomanda la firma ai suoi membri; Convengono quanto segue: Articolo I IL FONDO DI SOSTEGNO FINANZIARIO DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI Sezione 1. - Il Fondo E' istituito un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominato "Fondo"). Le funzioni del Fondo sono assolte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e nell'ambito della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (qui appresso denominata "OCSE"). I Paesi membri dell'OCSE che divengono membri del Fondo sono qui appresso denominati "membri". Sezione 2. - Obiettivi Gli obiettivi del Fondo sono: a) incoraggiare e aiutare i membri: i) a evitare misure unilaterali che limiterebbero gli scambi commerciali internazionali o altre transazioni correnti, o che stimolerebbero artificialmente le esportazioni visibili e invisibili correnti; ii) a seguire politiche economiche appropriate, interne e internazionali e, in particolare, politiche adeguate in materia di bilancia dei pagamenti, nonche' politiche di cooperazione intese a favorire lo sviluppo della produzione e la conservazione di energia; b) servire per un periodo di tempo limitato, data la situazione economica attuale, a completare, in casi eccezionali, le altre fonti di credito alle quali i membri che incontrano serie difficolta' economiche hanno dovuto ricorrere; c) assicurare che i rischi inerenti ai prestiti concessi ai membri del Fondo siano equamente ripartiti fra tutti i membri, in proporzione alle loro quote e nei limiti di queste, indipendentemente dal modo di finanziamento dei prestiti. A questi obiettivi si ispirano tutte le decisioni adottate in base al presente Accordo.
Accordo - art. II
Articolo II PARTECIPAZIONE La partecipazione al Fondo e' aperta ai Paesi membri dell'OCSE che diventano parti contraenti del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo XXIII.
Accordo - art. III
Articolo III QUOTE E RESPONSABILITA' DEI MEMBRI Sezione 1. - Determinazione delle quote a) Ciascun membro ha una quota il cui ammontare figura nella tabella allegata al presente Accordo; il totale delle quote indicate nella tabella e' di 20 miliardi di Diritti speciali di prelievo (qui appresso denominati "DSP"). b) Le quote sono stabilite in termini di DSP, il cui metodo di valutazione e' specificato nell'articolo XIV. Sezione 2. - Responsabilita' dei membri La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilita' finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal Fondo.
Accordo - art. IV
Articolo IV RESPONSABILITA' DEL FONDO E DELL'OCSE Sezione 1. - Responsabilita' del Fondo La responsabilita' finanziaria del Fondo non supera l'importo dei propri averi e dei fondi che i membri sono tenuti a fornirgli conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Sezione 2. - Responsabilita' dell'OCSE Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilita' per gli atti o per le omissioni del Fondo.
Accordo - art. V
Articolo V PRESTITI Sezione 1. - Facolta' di concedere prestiti Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le operazioni del Fondo si limitano alla concessione di prestiti ai membri, mediante i fondi forniti conformemente alle disposizioni degli articoli VII, VIII e IX. La facolta' di concedere prestiti in base al presente articolo resta valida per un periodo di due anni a far data dall'entrata in vigore del presente Accordo. Sezione 2. - Requisiti per l'ottenimento di un prestito a) Un membro che chiede un prestito al Fondo deve fare presente al Comitato di direzione: i) che incontra serie difficolta' finanziarie con l'estero; ii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella piu' ampia misura le sue riserve e che ha fatto del suo meglio per ottenere capitali a condizioni ragionevoli da altre fonti; iii) che ha utilizzato in modo appropriato e nella piu' ampia misura altri meccanismi di finanziamento multilaterali. b) Il Comitato di direzione accerta che il membro richiedente un prestito al Fondo soddisfi i requisiti previsti al paragrafo a) della presente sezione e che le politiche di detto membro siano conformi agli obiettivi del Fondo specificati all'articolo I, sezione 2 a). Sezione 3. - Importo, condizioni e modalita' dei prestiti a) L'importo di ciascun prestito e' determinate conformemente alle disposizioni dell'articolo VI sezione 1. b) I prestiti debbono essere rimborsati entro un periodo non superiore ai sette anni. c) Le condizioni concernenti le politiche economiche richieste: i) per risanare, in un periodo di tempo adeguato, la situazione finanziaria esterna del membro beneficiario di un prestito del Fondo (denominato qui appresso "il mutuatario"), ii) per realizzare gli obiettivi del Fondo, sono concordate tra il mutuatario e il Fondo al momento della concessione del prestito. d) Il Comitato di direzione puo' decidere che un prestito venga rateizzato e che la disponibilita' di ciascuna rata sia preventivamente sottoposta all'approvazione del Comitato di direzione, il quale decidera' dopo aver riconosciuto che le condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione sono state soddisfatte. e) Il mutuatario si impegna a utilizzare i fondi ricevuti conformemente agli obiettivi del Fondo. Il Comitato di direzione esamina regolarmente le politiche economiche del mutuatario, nonche' l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo c) della presente sezione. f) Il Comitato di direzione determina il tasso di interesse dovuto su ciascun prestito concesso dal Fondo in base alle condizioni esistenti al momento della concessione del prestito e tenendo in debito conto il tasso di interesse pagato dal Fondo sulle risorse destinate a finanziare il prestito; il tasso del prestito concesso dal Fondo non puo' essere inferiore al tasso pagato dal Fondo. g) Il Comitato di direzione puo' fissare un'adeguata commissione di servizio per coprire il costo delle operazioni di prestito. Sezione 4. - Rimborsi anticipati a) Se nell'accordo di prestito fra il mutuatario e il Fondo esistono disposizioni a tal fine e nella misura in cui i mutuanti che hanno fornito al Fondo i mezzi di finanziamento del prestito accettano un rimborso anticipato: i) un mutuatario puo' rimborsare anticipatamente tutto o parte del saldo in essere di un prestito; ii) un mutuatario la cui situazione di bilancia dai pagamenti si e' sostanzialmente migliorata da quando ha ricevuto il prestito puo' essere invitato, con decisione del Comitato di direzione adottata a maggioranza dei due terzi, escluso il voto del mutuatario, a rimborsare anticipatamente in tutto o in parte il prestito ricevuto. b) Il Fondo destina ogni rimborso anticipato, effettuato a norma del paragrafo a) della presente sezione, al rimborso anticipato dei propri mutuanti che accettano tale rimborso, proporzionalmente alla loro parte nel finanziamento del prestito in questione.
Accordo - art. VI
Articolo VI DECISIONI RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEI PRESTITI Sezione 1. - Procedure di decisione a) La richiesta di prestito presentata al Fondo da un membro e' esaminata dal Comitato di direzione in base a una proposta del Consiglio consultivo. b) La concessione di un prestito richiede un'unica decisione del Comitato di direzione sull'insieme dei seguenti punti: i) il possesso da parte dell'eventuale mutuatario di tutti i requisiti richiesti; ii) le condizioni del prestito indicate all'articolo V, sezione 3 c) e d); iii) l'importo e la durata del prestito; iv) il metodo o i metodi di finanziamento del prestito; v) gli elementi in base ai quali sono determinati i tassi di interesse pagabili ai membri sui fondi da fornire mediante finanziamento diretto e applicabili ai fondi dati in prestito al mutuatario. c) Se, con la concessione del prestito, il saldo in essere dei prestiti concessi dal Fondo al mutuatario: i) non supera la quota del mutuatario, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza dei due terzi; ii) supera la quota del mutuatario, ma, non eccede il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito e' adottata a maggioranza del 90 per cento; iii) supera il 200 per cento di tale quota, la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimita'. d) Le maggioranze di cui al paragrafo c), i), ii) e iii) devono essere calcolate tenendo conto: i) di tutti i membri, escluso l'eventuale mutuatario; ii) dei membri chiamati a fornire il finanziamento, nel caso di finanziamento diretto o di concessione di garanzie individuali ai sensi dell'articolo VIII. Sezione 2. - Esclusione dai richiami di quota per motivi di bilancia dei pagamenti Prima della decisione prevista alla sezione 1 del presente articolo: a) un membro puo' far presente al Comitato di direzione che non dovrebbe essergli rivolto un richiamo di quota ai sensi dell'articolo VIII, data la situazione in atto o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti; b) il Comitato di direzione decide, a maggioranza dei due terzi dei voti, esclusi quelli del membro che ha fatto tale domanda e del mutuatario, se il membro in questione debba essere escluso dal richiamo di quota. Sezione 3. - Accordo di prestito a) Il Comitato di direzione stabilisce il testo definitivo dell'accordo di prestito, specificando le modalita' precise di finanziamento e la data o le date alle quali debbono essere effettuati tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo. Cio' richiede il consenso dei membri che riuniscono in totale lo stesso potere di voto di quello previsto ai sensi dei paragrafi c) e d) della sezione 1 del presente articolo. b) Se tutti i negoziati relativi all'assunzione di prestiti sul mercato da parte del Fondo non sono ultimati alla data o alle date suddette, tali negoziati possono protrarsi fino a raggiungere condizioni soddisfacenti.
Accordo - art. VII
Articolo VII FINANZIAMENTO Sezione 1. - Metodi di finanziamento Il Fondo puo' usare, secondo le circostanze e le condizioni esistenti sui mercati dei capitali, i due metodi seguenti per finanziare i prestiti che esso concede: a) richieste ai membri di fornire un impegno individuale riferentesi, a loro scelta: i) a un finanziamento diretto, oppure ii) a una garanzia individuale per un prestito contratto dal Fondo; b) richieste a tutti i membri di assicurare una garanzia collettiva per un prestito contratto dal Fondo. Sezione 2. - Definizione della garanzia per i prestiti contratti dal Fondo Ai fini del presente Accordo, si intende per "garanzia per un prestito contratto dal Fondo" (chiamata qui appresso "garanzia") l'impegno assunto da un membro di tenersi pronto a trasferire al Fondo, previa notifica di quest'ultimo ai sensi dell'articolo XIII, risorse per un importo eguale a quello della garanzia. Con tale garanzia, un membro non contrae alcun obbligo nei confronti dei terzi. Sezione 3. - Definizione del termine "richiesta" o "richiamo di quota Per richiesta o richiamo di quota si intende una notifica indirizzata dal Fondo a un membro: a) con la quale viene chiesto a quest'ultimo: i) di trasferire al Fondo risorse per un importo determinato, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezione 1 a), e dell'articolo XIII, sezioni 4 e 5 b), oppure ii) di assumere nei confronti del Fondo l'impegno indicato alla sezione 2 del presente articolo, nel caso di richieste o richiami di quote effettuati ai sensi dell'articolo VIII, sezioni 1 b) e 3 a), dell'articolo IX, sezione 1 b) e dell'articolo XIII, sezione 1 b); b) con la quale viene indicato l'importo totale prelevato sulla quota del membro in seguito al richiamo, ivi compreso ogni altro importo, in aggiunta a quello previsto nel paragrafo a) della presente sezione, determinato conformemente all'articolo VIII, sezione 3 b). Sezione 4. - Principio di proporzionalita' a) I richiami di quote notificati ai membri per assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o per partecipare a una garanzia collettiva, cosi' come i richiami di quote per trasferire dei fondi conformemente all'articolo XIII, sono proporzionali alle quote dei membri ai quali e' notificato il richiamo, fatte salve le disposizioni previste al paragrafo b) della presente sezione, all'articolo X, sezione 3 b) e all'articolo XIII, sezione 5 b). b) Un membro puo' accettare di assicurare un finanziamento diretto o una garanzia individuale, o di partecipare a una garanzia collettiva, per un importo superiore alla proporzione specificata al paragrafo a) della presente sezione, ma non superiore all'importo non richiamato della sua quota. Sezione 5. - Moneta di trasferimento a) Tutti i trasferimenti al Fondo sono fatti in una moneta effettivamente convertibile. Tali trasferimenti possono essere effettuati sotto forma di certificati o lettere di credito, pagabili a vista dal membro. b) Ai fini del presente Accordo, per "moneta effettivamente convertibile" si intende la moneta di un membro che il Comitato di direzione dichiara convertibile nelle monete degli altri membri per le operazioni del Fondo. Sezione 6. - Prestiti contratti dal Fondo a) Ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i prestiti del Fondo sono contratti sul territorio dei membri. Tali prestiti possono essere emessi o sui mercati interni dei capitali, ivi compresi gli istituti pubblici, o sui mercati internazionali dei capitali o presso istituzioni internazionali. b) Per i prestiti contratti sui mercati interni o internazionali dei capitali, il Fondo, oltre a ottenere tutte le autorizzazioni legali necessarie, tiene debitamente conto delle condizioni del mercato e degli altri fattori rilevanti. Ogni progetto di prestito che il Fondo si propone di emettere sui mercati internazionali dei capitali deve essere esaminato favorevolmente dal membro sul cui territorio il prestito verra' emesso. Il Fondo, prima di contrarre un prestito sul mercato interno di un membro, deve ottenere l'autorizzazione di detto membro e, prima di contrarre un prestito sui mercati internazionali dei capitali, deve ottenere, se cio' gli e' richiesto, l'autorizzazione del membro nella cui moneta e' espresso il prestito. c) Fatte salve le disposizioni del paragrafo b) della presente sezione, i membri debbono fare del loro meglio perche' le istituzioni finanziarie aventi sede sul loro territorio siano abilitate ad acquistare titoli emessi dal Fondo. Sezione 7. - Menzione da riportare sui titoli Ogni titolo emesso dal Fondo deve portare una menzione nella quale sia chiaramente indicato che non si tratta di un'obbligazione governativa. Sezione 8. - Titolo di credito Quando un membro trasferisce risorse al Fondo a seguito di un richiamo di quota o di una notifica da parte di questo, il Fondo emette in favore del membro che gli trasferisce delle risorse un titolo di credito che certifica il suo debito verso il predetto membro, per l'importo trasferito. Tale titolo puo' essere trasferito solo conformemente alle modalita' e condizioni approvate dal Comitato di direzione.
Accordo - art. VIII
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