LEGGE 6 aprile 1977, n. 184
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 33 della convenzione stessa.
Art. 3
All'onere derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976 valutato in L. 18.500.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in L. 35.000.000, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo 6856 per l'esercizio 1977. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - PANDOLFI - STAMMATI - PEDINI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convention
CONVENTION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE MONDIALE La conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, nella sua diciassettesima sessione, Constatando che il Patrimonio culturale e quello naturale sono sempre piu' minacciati dalla distruzione provocata, non solo da cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica che aggravano la situazione con fenomeni di alterazione o di distruzione ancora piu' pericolosi, Considerando che la degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale costituisce un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo, Considerando che la tutela di questo patrimonio a livello nazionale e' spesso insufficiente per l'ampiezza dei mezzi che richiede e l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del Paese sul cui territorio si trova il bene da salvaguardare, Tenuto presente che lo Statuto dell'Organizzazione prevede che essa aiutera' al mantenimento al progresso e alla diffusione del sapere, vegliando per la conservazione e la tutela del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati le convenzioni internazionali necessarie a tale scopo, Considerando che le convenzioni, le raccomandazioni e le risoluzioni internazionali esistenti in favore dei beni culturali dimostrano l'importanza che presenta per tutti i popoli del mondo la salvaguardia di beni unici e insostituibili a qualsiasi popolo essi appartengano, Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale e naturale presentano un interesse eccezionale che richiede la loro conservazione come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanita', Considerando che, in relazione all'ampiezza e alla gravita' dei nuovi pericoli che incombono, tutta la collettivita' internazionale deve partecipare alla tutela del patrimonio naturale e culturale di valore universale eccezionale, prestando un'assistenza collettiva che, senza sostituirsi all'azione dello Stato interessato, la completi efficacemente, Considerando che e' indispensabile a questo scopo adottare nuove disposizioni convenzionali che stabiliscano un sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore eccezionale, organizzato in maniera permanente e secondo metodi scientifici e moderni, Avendo deciso, nella sua sedicesima sessione, che questa questione sarebbe stata oggetto di una Convenzione internazionale, Adotta in data odierna, 16 novembre 1972, la presente Convenzione: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale": - i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza; - i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unita', o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza; - i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonche' le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio naturale": - i monumenti naturali, costituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista estetico o scientifico; - le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigorosamente delimitate, costituenti l'habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione; - i siti naturali oppure le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Spetta a ciascuno Stato - parte della presente Convenzione - definire e delimitare i diversi beni, situati sul suo territorio e previsti dagli articoli 1 e 2 di cui sopra.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Ogni Stato parte della presente Convenzione riconosce che l'obbligo di assicurare l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle future generazioni del patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2 e situato sul suo territorio, incombe in primo luogo su di lui. Si sforza di agire a tale scopo sia con le proprie forze, utilizzando al massimo le proprie risorse, sia, in caso di necessita', con l'aiuto e la cooperazione internazionali, in particolare sul piano finanziario, artistico, scientifico e tecnico, delle quali puo' beneficiare.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Al fine di assicurare una tutela e una conservazione piu' efficaci e una valorizzazione piu' attiva possibile del patrimonio culturale e naturale, situato sul loro territorio e nelle condizioni adeguate a ciascun paese, gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella misura del possibile: a) per adottare una politica generale mirante ad assegnare al patrimonio culturale e naturale determinate funzioni nella vita sociale e ad inserire la tutela di tale patrimonio nei programmi di pianificazione generale; b) per istituire sul proprio territorio, se non sono stati ancora creati, uno o piu' servizi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale adeguato e di mezzi che consentono di condurre a termine i compiti che loro incombono; c) per sviluppare studi e ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di lavoro che consentano ad uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il suo patrimonio naturale e naturale; d) per adottare misure giuridiche, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie adeguate per l'identificazione, la tutela, la conservazione, la valorizzazione e il restauro di questo patrimonio; e e) per favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della tutela, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonche' per incoraggiare le ricerche scientifiche in questo campo.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. Nel pieno rispetto della sovranita' degli Stati sul cui territorio si trova il patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2, e senza pregiudizio dei diritti previsti dalla legislazione nazionale relativamente a detto patrimonio, gli Stati parti della presente Convenzione riconoscono che esso costituisce un patrimonio universale per la cui tutela ha il dovere di cooperare tutta la comunita' internazionale. 2. Gli Stati parti si impegnano di conseguenza e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 13, se lo richiedono gli Stati su cui territorio si trova. 3. Ogni Stato parte della presente Convenzione si impegna, a non adottare deliberatamente alcuna misura che possa direttamente o indirettamente arrecare danno al patrimonio culturale e naturale, menzionato negli articoli 1 e 2, situato nel territorio di altri Stati parti della presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Ai fini della presente Convenzione per tutela internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale si intende la costituzione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionali miranti a favorire gli Stati parti della Convenzione nei loro sforzi per preservare e identificare tale patrimonio.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 1. Presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura viene istituito un comitato intergovernativo per la tutela del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, denominato "Comitato del patrimonio mondiale". Esso e' composto da quindici Stati parti della Convenzione eletti dagli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. Il numero degli Stati membri del Comitato sara' portato a 21, a partire dalla sessione ordinaria della Conferenza Generale che si svolgera' dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per non meno di 40 Stati. 2. L'elezione dei membri del comitato deve assicurare un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo. 3. Alle riunioni del Comitato possono presenziare, con voto consultivo, un rappresentante del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), ai quali possono aggiungersi, su richiesta degli Stati parti della Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. 1. Gli Stati membri del Comitato del patrimonio mondiale esercitano il loro mandato dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale, nel corso della quale sono stati eletti, fino al termine della terza sessione ordinaria successiva. 2. Il mandato di un terzo dei membri designati nel corso della prima elezione scade, tuttavia, al termine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella nella quale sono stati eletti; mentre il mandato di un secondo terzo dei membri, designati contemporaneamente, scade al termine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale, successiva a quella nella quale sono stati eletti. I nomi di questi membri vengono estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione. 3. Gli Stati membri del Comitato scelgono come propri rappresentanti persone competenti nel campo del patrimonio culturale o naturale.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. 1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento. 2. Il Comitato puo' in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonche' persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari. 3. Il Comitato puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 1. Ogni Stato parte della presente Convenzione presenta al Comitato del patrimonio mondiale, nella misura del possibile, un elenco dei beni del patrimonio culturale e naturale, situati sul proprio territorio, che possono essere inclusi nell'elenco previsto al paragrafo 2 del presente articolo. Questo elenco, che non va considerato come esauriente, deve contenere una documentazione relativa al luogo in cui tali beni sono dislocati e all'interesse da essi rappresentato. 2. Sulla base degli elenchi presentati dagli Stati, in conformita' con il paragrafo i di cui sopra, il Comitato compila, aggiorna e pubblica, sotto il nome di "Elenco del patrimonio mondiale", un elenco di beni del patrimonio culturale e naturale, cosi' come sono definiti negli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, che, a suo parere, hanno valore universale eccezionale in conformita' con i criteri fissati. L'elenco aggiornato viene distribuito almeno ogni due anni. 3. L'inserimento di un bene nell'elenco del patrimonio mondiale non puo' avvenire senza il consenso dello Stato partecipante interessato. L'inserimento di un bene situato sul territorio, la cui sovranita' o giurisdizione e' oggetto di rivendicazione da parte di piu' Stati, non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti in lite. 4. Il Comitato compila, aggiorna e pubblica, quando le circostanze lo esigono, sotto il nome di "Elenco del patrimonio mondiale in pericolo", l'elenco dei beni figuranti nell'Elenco del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia si richiedono lavori considerevoli e per i quali e' stata chiesta assistenza nell'ambito della presente Convenzione. In questo elenco viene indicato il costo preventivo delle operazioni. In questo elenco possono essere inseriti solo i beni del patrimonio culturale e naturale minacciati da pericoli seri e concreti, come ad esempio la minaccia di sparizione dovuta ad un progressivo deterioramento, i progetti di grandi lavori pubblici o privati, il rapido sviluppo urbano e turistico, la distruzione dovuta a cambiamenti di utilizzazione o di proprieta' della terra, alterazioni profonde dovute a una causa sconosciuta, abbandono per qualsiasi motivo, calamita' e cataclismi, pericolo di conflitti armati, grandi incendi, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, alta marea. In circostanze straordinarie il Comitato puo' in qualunque momento procedere a una nuova iscrizione nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo e darne immediata comunicazione. 5. Il Comitato definisce i criteri sulla base dei quali un bene del patrimonio culturale o naturale puo' essere inserito nell'uno o nell'altro degli elenchi previsti nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. 6. Prima di rifiutare una richiesta di iscrizione in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, il Comitato consulta lo Stato parte sul cui territorio e' situato il bene del patrimonio culturale o naturale in questione. 7. Il Comitato, in accordo con gli Stati interessati, coordina e incoraggia gli studi e le ricerche necessarie per la compilazione degli elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Il fatto che un bene del patrimonio culturale o naturale non e' stato inserito in uno dei due elenchi menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11, non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diversi da quelli che risultano dalla iscrizione su questi elenchi.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 1. Il Comitato del patrimonio mondiale riceve ed esamina le domande di assistenza internazionale, formulate dagli Stati, parti della presente Convenzione, per quanto concerne i beni del patrimonio culturale e naturale situati nel loro territorio che sono inseriti o possono essere inseriti negli elenchi, menzionati nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11. L'oggetto di tali domande puo' essere la protezione, la conservazione, la valorizzazione o la restaurazione di tali beni. 2. Le domande di assistenza internazionale, in conformita' con il paragrafo I del presente articolo possono anche avere per oggetto l'identificazione di un bene del patrimonio culturale e naturale, definito negli articoli 1 e 2 in quei casi in cui ricerche preliminari hanno dimostrato che ne vale la pena. 3. Il Comitato decide sul seguito da dare a queste domande, determina, in caso di necessita', la natura e l'importanza del suo aiuto e autorizza la conclusione, in suo nome, degli accordi necessari con il governo interessato. 4. Il Comitato fissa l'ordine di priorita' dei propri interventi, lo fa tenendo presente l'importanza dei beni da salvaguardare per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessita' di assicurare l'assistenza internazionale ai beni piu' rappresentativi della natura, del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori che e' necessario intraprendere, l'entita' delle risorse degli Stati sul cui territorio si trovano questi beni e, in particolare, la misura nella quale essi possono assicurare la tutela di tali problemi con i propri mezzi. 5. Il Comitato compila, aggiorna e diffonde l'elenco dei beni per i quali viene fornita un'assistenza internazionale. 6. Il Comitato decide sull'utilizzazione delle risorse del Fondo creato in conformita' all'articolo 15 della presente Convenzione. Ricerca i mezzi per aumentare tali risorse e adotta tutte le misure utili a tale scopo. 7. Il Comitato coopera con le organizzazioni internazionali e nazionali, governative e non governative, aventi scopi analoghi a quelli della presente Convenzione. Ai fini dell'esecuzione dei propri programmi e progetti, il Comitato puo', in particolare, ricorrere al Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN), nonche' ad altri organismi pubblici o privati e a persone fisiche. 8. Le decisioni del Comitato sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri del Comitato.
Convenzione - art. 14
Articolo 14 1. Il Comitato del patrimonio mondiale e' assistito da un Segretario nominato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura. 2. Il Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando il piu' possibile i servizi del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (UICN) nei campi di loro competenza e delle rispettive possibilita', prepara la documentazione del Comitato, l'ordine del giorno delle sue riunioni e assicura l'esecuzione delle sue decisioni.
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