LEGGE 6 aprile 1977, n. 185

Type Legge
Publication 1977-04-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione di cui alla lettera c): a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969; b) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969; c) convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli XI, XV e 40 delle convenzioni stesse.

Art. 3

Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per il tesoro, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, col Ministro per la sanita' e col Ministro per la marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria, secondo i principi direttivi contenuti negli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi stessi, con espressa autorizzazione a prevedere come illeciti i singoli fatti costituenti inadempimento alla obbligazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13 della convenzione indicata alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge, nonche' a punirli con pena pecuniaria amministrativa in misura non eccedente gli importi insoluti che, nei casi piu' gravi o di reiterazione, potra' essere aumentata fino al triplo.

Art. 4

I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5

Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure, nonche' per il pagamento degli eventuali indennizzi previsti dalla convenzione sull'intervento in alto mare di cui al precedente articolo 1, lettera a), si provvede con l'istituzione di appositi capitoli, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, aventi natura di spesa obbligatoria. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - RUFFINI - BISAGLIA - LATTANZIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS D'ACCIDENT ENTRAINANT OU POUVANT ENTRAINER UNE POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI SINISTRI CHE CAUSINO O POSSANO CAUSARE INQUINAMENTO DA IDROCARBURI Gli Stati parti della presente Convenzione, consci della necessita' di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi, Convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi necessaria l'adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non pregiudicherebbero in alcun modo il principio della liberta' dell'alto mare, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall'inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo a o fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze. 2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sara' presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all'epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.

Convenzione - art. II

Articolo II Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione "sinistro marittimo" sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all'esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico; 2. Il termine "nave" sta ad indicare: a) qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare e b) qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l'esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse; 3. Il termine "idrocarburi" indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l'olio lubrificante. 4. L'espressione "interessi connessi" indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall'incidente marittimo e riguardanti in particolare: a) le attivita' marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le attivita' di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate; b) le attrazioni turistiche della regione considerata; c) la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora; 5. Il termine "Organizzazione" indica l'Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.

Convenzione - art. III

Articolo III Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformita' dell'articolo I, viene esercitato alle seguenti condizioni: a) prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati del sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera; b) lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli; c) prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco puo' procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sara' tenuta aggiornata dall'Organizzazione; d) nei casi di urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco puo' adottare le misure che siano state rese necessarie dall'urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso; e) lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonche' ad apportare alle persone in pericolo il piu' rapidamente possibile, tutto l'aiuto di cui possano avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi; f) le misure adottate in applicazione dell'articolo I devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonche' al Segretario generale dell'organizzazione.

Convenzione - art. IV

Articolo IV 1. La lista di esperti di cui all'articolo III della presente Convenzione sara' redatta ed aggiornata a cura dell'Organizzazione e questa dovra' stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti della presente Convenzione possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.

Convenzione - art. V

Articolo V 1. Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all'articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati. 2. Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all'articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata. 3. Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovra' tener conto: a) della portata e delle probabilita' di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate; b) della probabile efficacia di tali misure; e c) dell'estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.

Convenzione - art. VI

Articolo VI Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, e' tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di la' di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all'articolo I.

Convenzione - art. VII

Articolo VII Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potra' modificare un obbligo ne' pregiudicare un diritto, privilegio o immunita' altrimenti previsti, ne' privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.

Convenzione - art. VIII

Articolo VIII 1. Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilita' che le misure adottate in base all'articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all'articolo VI, o dall'ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sara' sottoposta, su richiesta di una qualunque delle parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all'arbitrato, alle condizioni previste dall'Allegato alla presente Convenzione. 2. La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.

Convenzione - art. IX

Articolo IX 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all'adesione. 2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Ente internazionale per l'energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante: a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o c) adesione.

Convenzione - art. X

Articolo X 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati gia' parti della Convenzione o dopo l'adempimento di tutte le formalita' richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall'emendamento.

Convenzione - art. XI

Articolo XI 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell'apposito strumento.

Convenzione - art. XII

Articolo XII 1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei confronti di tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia prendera' effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo piu' lungo che sia indicato in detto strumento.

Convenzione - art. XIII

Articolo XIII 1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilita' dell'amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consultera', il piu' presto possibile le autorita' di tale territorio o adottera' i provvedimenti necessari per estendere ad esso l'applicazione della presente Convenzione e potra' in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo. 2. L'applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di questa ultima o da ogni altra data che verra' indicata. 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potra' in ogni momento successivo alla data in cui e stata cosi' estesa l'applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica. 4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest'ultima da parte del Segretario Generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo piu' lungo indicato nella notifica stessa.

Convenzione - art. XIV

Articolo XIV 1. L'Organizzazione potra' indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indira' una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.

Convenzione - art. XV

Articolo XV 1. La presente Convenzione sara' depositata presso gli Archivi del Segretario Generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione: a) informera' tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito: i) di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito e' avvenuto; iii) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo XIII, nonche' della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell'estensione della presente Convenzione; b) trasmettera' copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari della Convenzione nonche' a tutti gli Stati aderenti.

Convenzione - art. XVI

Articolo XVI Non appena la presente Convenzione sara' entrata in vigore, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmettera' il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. XVII

Articolo XVII La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue rossa e spagnola che verranno depositate con l'originale firmato. IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Bruxelles, il 29 novembre 1969. (Seguono le firme).

Allegato - art. 1

ALLEGATO Articolo 1 A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformita' alle disposizioni del presente capitolo.

Allegato - art. 2

Articolo 2 1. Su richiesta di una delle Parti ad un'altra Parte, in applicazione dell'articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione. 2. L'istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l'oggetto della richiesta e altresi' tutti i documenti a sostegno di quanto esposto. 3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualita' di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, puo' intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Allegato - art. 3

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