LEGGE 5 maggio 1977, n. 188
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è iscritta, al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, la somma di lire 10.000 milioni.
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