LEGGE 2 maggio 1977, n. 189

Type Legge
Publication 1977-05-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: "1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno" sono sostituite dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno". Nella colonna 3 del quadro II "ruolo dell'Arma dei carabinieri" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserite le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.