La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID), adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli emendamenti anteriori al marzo 1975), nonchè agli emendamenti adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.