LEGGE 2 maggio 1977, n. 192
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge. Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.
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