DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1977, n. 199
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1327, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'istituto universitario di lingue moderne di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 32 a 38 e relativo piano degli studi dello statuto della scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche, che muta la denominazione in quella di scuola diretta a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione (diretta a fini speciali) Art. 32. - E' istituita, presso l'Istituto universitario di lingue moderne, una scuola diretta a fini speciali per la formazione scientifica e tecnica nelle relazioni pubbliche denominata "Scuola a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione". Art. 33. - La scuola si articola in quattro distinti indirizzi: relazioni pubbliche, scienze dell'amministrazione, scienze assicurative, scienze bancarie. Art. 34. - La scuola e' retta da un consiglio di scuola formato dal direttore dello IULM, dal presidente del consiglio di amministrazione dello IULM, dai professori ufficiali della scuola stessa. Il consiglio d'amministrazione dello IULM nomina il direttore della scuola ed i docenti "scelti tra professori universitari e cultori della materia italiani o stranieri" e decide sulle proposte didattiche formulate dal consiglio di scuola. Il direttore della scuola e' nominato per un triennio e puo' essere sempre riconfermato. Il consiglio d'amministrazione puo' nominare un condirettore per un anno accademico. I docenti sono nominati di anno in anno e possono essere sempre riconfermati. Art. 35. - Possono iscriversi ai corsi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore. Il consiglio della scuola potra' valutare, ai fini di eventuali abbreviazioni di corso, gli studi universitari compiuti altrove dai candidati. Il consiglio di scuola stabilisce anno per anno il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti al primo anno di corso. Gli iscritti della scuola dovranno versare le seguenti tasse e soprattasse: 1) tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 2) soprattassa annuale esami di profitto . . . . . . . . . " 10.000 3) soprattassa esame di diploma. . . . . . . . . . . . . . " 6.000 4) tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Il consiglio d'amministrazione, su proposta del competente consiglio della scuola speciale di relazioni pubbliche, determinera' annualmente i contributi da versare da parte degli iscritti. Art. 36. - I corsi hanno durata triennale. Ciascun insegnamento ha durata annuale o biennale o triennale. Per talune discipline il consiglio di scuola potra' istituire corsi semestrali. Il consiglio di scuola potra' inoltre proporre annualmente al consiglio di amministrazione dello IULM variazioni relative alle discipline previste dal piano degli studi. Art. 37. - Gli iscritti che frequentino regolarmente i corsi saranno sottoposti, durante l'anno, ad una serie di esercitazioni e di accertamenti la cui valutazione complessiva potra' tenere luogo di esame di fine d'anno o di semestre. Coloro che non si trovino nelle condizioni di cui sopra saranno tenuti a sostenere invece esami (semestrali o annuali o biennali o triennali) per l'accertamento del profitto. Art. 38. - Il numero degli insegnamenti relativi a ciascun indirizzo non puo' superare i ventuno. Sono insegnamenti obbligatori: 1) economia d'impresa; 2) economia politica; 3) statistica; 4) sociologia; 5) scienze delle finanze; 6) relazioni pubbliche; 7) istituzioni di diritto pubblico; 8) scienza dell'amministrazione; 9) informatica; 10) psicologia; 11) diritto del lavoro e sindacale; 12) diritto delle assicurazioni sociali; 13) 1ª lingua straniera; 14) 2ª lingua straniera; 15) marketing, promozione, pubblicita'. Sono insegnamenti opzionali: 1) tecniche delle comunicazioni di massa; 2) istituzioni di diritto privato; 3) diritto tributario; 4) politica economica; 5) istituzioni di diritto processuale; 6) diritto pubblico dell'economia; 7) diritto commerciale e industriale; 8) diritto amministrativo; 9) programmazione economica; 10) diritto delle comunita' europee; 11) tecnica bancaria; 12) diritto delle assicurazioni private; 13) tecnica delle assicurazioni; 14) matematica attuariale; 15) infortunistica; 16) legislazione bancaria; 17) diritto dei trasporti; 18) diritto comparato delle assicurazioni; 19) istituzioni di diritto penale. Art. 39. - Nel corso dell'ultimo anno di studio ogni iscritto scegliera' un argomento da approfondire in una ricerca personale. I risultati di tale ricerca verranno discussi dinanzi ad una commissione di docenti della materia o di materie affini. Art. 40. - Coloro che abbiano superato tutti gli esami previsti dal piano degli studi, nonche' la discussione della ricerca di cui al precedente art. 38, conseguiranno rispettivamente, a seconda degli indirizzi seguiti, il diploma in relazioni pubbliche o in scienza dell'amministrazione o in scienze assicurative o in scienza bancarie. Piano degli studi della scuola a fini speciali di relazioni pubbliche e discipline dell'amministrazione 1) economia d'impresa; 2) marketing, promozione, pubblicita'; 3) tecniche delle comunicazioni di massa; 4) istituzioni di diritto privato; 5) economia politica; 6) statistica; 7) sociologia; 8) scienze delle finanze; 9) diritto tributario; 10) relazioni pubbliche; 11) istituzioni di diritto pubblico; 12) politica economica; 13) istituzioni di diritto processuale; 14) diritto pubblico dell'economia; 15) diritto commerciale e industriale; 16) diritto amministrativo; 17) scienza dell'amministrazione; 18) programmazione economica; 19) informatica; 20) diritto delle Comunita' europee; 21) psicologia; 22) diritto del lavoro e sindacale; 23) tecnica bancaria; 24) diritto delle assicurazioni private; 25) tecnica delle assicurazioni; 26) medicina legale e delle assicurazioni; 27) matematica attuariale; 28) infortunistica; 29) legislazione bancaria; 30) diritto dei trasporti; 31) diritto comparato delle assicurazioni; 32) diritto delle assicurazioni sociali; 33) istituzioni di diritto penale; 34) 1ª lingua straniera; 35) 2ª lingua straniera. Norma transitoria. - Gli studenti gia' iscritti alla scuola di relazioni pubbliche che lo richiedano, continueranno i loro studi sino al conseguimento del diploma secondo il piano degli studi previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1435 del 14 ottobre 1970.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1977
Registro n. 55 Istruzione, foglio n. 300
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