La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'accordo del 26 febbraio 1941, firmato a Bonn il 27 gennaio 1976.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 15 dell'accordo stesso.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - STAMMATI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accordo - art. 1
ACCORDO tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la regolamentazione dei problemi inerenti all'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941 La Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania ANIMATE dal desiderio di regolare definitivamente i problemi inerenti all'Accordo, stipulato tra il Governo italiano e il Governo tedesco, firmato il 26 febbraio 1941 a Roma " per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania " ed altri problemi connessi alla categoria delle persone citate hanno concordato le disposizioni seguenti: ARTICOLO 1. 1) Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle persone considerate dall'Accordo italo-tedesco del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 21 ottobre 1939), nonche' ai loro superstiti, ovunque essa risiedano, sempre che alla data della firma del presente Accordo, siano cittadini italiani oppure, se cittadini stranieri abbiano esplicato nel periodo intercorrente fra il 1 settembre 1939 e la data della firma del presente Accordo un'attivita' lavorativa in Italia oppure vi abbiano dimorato per almeno dodici mesi. 2) Il presente Accordo si applica anche ai cittadini italiani, che sono stati residenti nei territori citati nell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati obbligati a prestare servizio presso enti ed organismi organizzati dalle Autorita' tedesche durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 31 maggio 1945. 3) Laddove il presente Accordo non disponga diversamente, esso si applica alle legislazioni concernenti: l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; il trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2. 1) Per quanto riguarda i diritti delle persone di cui, all'articolo 1 e dei loro superstiti nei confronti delle assicurazioni sociali italiane, l'Accordo italo-tedesco del 26 febbraio 1941 per la regolamentazione dell'assicurazione sociale, nei confronti delle persone di cui all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania (in seguito denominato Accordo del 26 febbraio 1941), si considera da parte degli enti assicuratori italiani non intervenuto nella misura in cui, per tali diritti a prestazioni, i capitali di copertura avrebbero dovuto essere trasferiti in base all'Accordo del 26 febbraio 1941 dagli enti assicuratori italiani a quelli tedeschi. A tale proposito vale quanto segue: a) I diritti gia' soddisfatti mediante corresponsione di prestazioni continueranno ad essere riconosciuti. L'importo delle prestazioni stesse non potra' essere inferiore all'ammontare delle prestazioni corrisposte alla data di entrata in vigore del presente Accordo. b) Nel caso in cui i diritti non siano stati ancora soddisfatti, gli enti assicuratori italiani competenti, a partire dal 1 gennaio 1975, si assumeranno il pagamento delle relative prestazioni, in base alle norme legislative per esse vigenti. 2) Per i diritti di cui al paragrafo 1, che siano stati soddisfatti dagli enti assicuratori tedeschi mediante il pagamento di prestazioni si applica analogamente il paragrafo 1, lettera a). 3) Le prestazioni gia' corrisposte, quelle in corso di erogazione e quelle pagabili in futuro dagli enti assicuratori tedeschi o italiani non daranno luogo a rimborso reciprocamente. Non verranno effettuati trasferimenti e ritrasferimenti di capitali di copertura.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3. Il competente ente italiano prendera' in considerazione, con effetto retroattivo e in base alla legislazione italiana, i casi di infortunio sul lavoro e malattie professionali, verificatisi anteriormente al 1 settembre 1939 che non siano stati definiti a tale data per effetto dell'entrata in vigore dell'Accordo del 21 ottobre 1939.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4. 1) Salvo quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo e dall'articolo 5 del presente Accordo, per i periodi compresi tra il 1 settembre 1939 ed il 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 furono occupate presso uffici e organizzazioni tedeschi o presso altri datori di lavoro in territorio italiano, o che comunque in tale periodo cola' abbiano dimorato, e che, per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 dovettero cessare l'attivita' lavorativa, ovvero furono internati, si conviene quanto segue: a) tali periodi verranno riconosciuti e presi in considerazione a tutti gli effetti di legge dagli enti ed istituti assicuratori italiani comprese le casse integrative, secondo le norme di procedura per essi vigenti, come periodi di iscrizione all'assicurazione italiana e come se si trattasse di periodi per i quali siano stati versati i contributi sulla base delle effettive retribuzioni, indipendentemente dall'eventuale superamento del massimale di retribuzione; b) per i periodi durante i quali non furono percepite retribuzioni si fara' riferimento alla retribuzione e agli altri redditi di lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente successivo a quello da riconoscere, ovvero, in mancanza di tali indicazioni, alla retribuzione o ad altri redditi da lavoro dipendente realizzati nel periodo immediatamente precedente. In mancanza, si fara' riferimento alla classe media di contribuzione da desumersi dalle tabelle contributive vigenti nel periodo da riconoscere; c) qualora ai fini del riconoscimento dei periodi suddetti siano competenti enti diversi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e con il predetto riconoscimento non sia possibile, in base agli ordinamenti degli enti medesimi, corrispondere una pensione, i periodi di che trattasi saranno riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria con le modalita' previste dalla vigente legislazione italiana; d) i casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale intervenuti nel periodo 1 settembre 1939-31 maggio 1945, saranno considerati dall'Istituto assicuratore italiano, sulla base della legislazione italiana, come se fossero stati denunciati entro il termine stabilito per la presentazione della domanda di indennizzo. 2) Le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 che, nel periodo dal 1 giugno 1945 al 31 agosto 1950, abbiano svolto attivita' lavorativa nei territori contemplati dall'Accordo del 25 ottobre 1939 presso uffici pubblici possono provvedere alla copertura assicurativa del periodo predetto secondo le modalita' previste dalla legge italiana del 28 luglio 1950, n. 633. 3) La cancellazione dagli albi professionali a seguito dell'applicazione dell'Accordo del 21 ottobre 1939, e' priva di effetti, ai fini previdenziali, per il periodo 1 settembre 1939-31 maggio 1945, e gli interessati possono procedere al riscatto del relativo periodo con le modalita' previste dalla vigente legislazione italiana. Quanto sopra vale anche per coloro che, a causa dell'Accordo del 21 ottobre 1939, non si siano potuti iscrivere agli albi professionali. 4) Il paragrafo 1 vale analogamente per i periodi durante i quali le persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1 siano state mandate in missione nei territori di immigrazione al di fuori del "Reich germanico" ed ivi abbiano lavorato o soggiornato, in quanto per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non hanno piu' svolto la loro abituale attivita'.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5. 1) I periodi dal 1 settembre 1939 al 31 maggio 1945, durante i quali le persone di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del presente Accordo, hanno prestato servizio in qualita' di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici o nelle forze armate tedesche, nonche' i periodi di allontanamento dal servizio avvenuti per effetto dell'Accordo 21 ottobre 1939, vengono ricongiunti dai competenti enti italiani al servizio valutato per il trattamento di quiescenza normale dei dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani in base ai relativi ordinamenti pensionistici. Nei confronti dei predetti soggetti il servizio che viene ricongiunto e' aumentato, ai fini della misura del trattamento di quiescenza normale, della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. La frazione superiore ai sei mesi si computa come anno intero. La frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. 2) Ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato vengono considerati, nei confronti dei soggetti indicati nel paragrafo precedente, gli eventi di servizio avvenuti durante il periodo sopra indicato. 3) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, anche il periodo di prigionia successivo al 31 maggio 1945 trascorso dalle persone di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo e' equiparato a servizio militare e servizio attinente alla guerra. 4) I dipendenti dello Stato e di enti pubblici cessati dal servizio per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 e che sono stati riassunti in servizio a seguito della legge 2 febbraio 1948, n. 23, possono procedere al riscatto del periodo intercorso fra il 31 maggio 1945 e la successiva data di riassunzione. Per il riscatto del periodo precedentemente indicato, il richiedente e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 18 per cento della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione del servizio, il contributo e' calcolato sull'ultima retribuzione.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6. 1) La Repubblica federale di Germania rimborsera' annualmente alla Repubblica italiana le spese sostenute durante ogni anno civile per effetto dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 1, sempreche' si tratti di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riconosciuti come tali in base alla legislazione italiana e tenendo conto del presente Accordo e di periodi considerati utili dalla anzidetta legislazione sempre tenendo conto del presente Accordo per il diritto a pensione, ed a condizione che il riconoscimento di detti periodi sia determinante per l'acquisizione del diritto stesso, ovvero concorra ad aumentare l'importo della prestazione. Qualora tali periodi siano necessari per l'acquisizione del diritto ad una prestazione italiana dovra' essere rimborsata la quota parte di pensione ivi comprese le maggiorazioni e le altre indennita', che corrisponde ai periodi riconosciuti. Il rimborso in base alle frasi 1 e 2 del presente paragrafo verra' effettuato solo nella misura in cui la prestazione sia conforme al certificato di cui all'articolo 10 paragrafo 1 del presente Accordo. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili, per analogia, alle spese sostenute in base all'articolo 5 paragrafi 1, 2 e 3 del presente Accordo. 2) Il saldo finale delle somme di cui al paragrafo 1 verra' determinato in misura forfettaria di comune accordo fra le due parti, al piu' tardi entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In tale occasione si potra' convenire il pagamento rateale dell'importo forfettario, da effettuarsi entro un determinato periodo. 3) Su richiesta del Ministro federale per il lavoro e per l'ordinamento sociale, il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Commissione interministeriale ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 4 del presente Accordo) disporranno l'invio della documentazione necessaria per il controllo delle somme da rimborsare in base al paragrafo 1.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7. 1) Le persone di cui all'articolo 1 del presente Accordo che, private dei requisiti per effetto dell'Accordo del 21 ottobre 1939 non poterono effettuare per il periodo dal 1 giugno 1945 al 31 dicembre 1948 il versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana, possono ottenere, a domanda, di versare i predetti contributi nella misura della prima classe di contribuzione vigente al momento della domanda. 2) Il paragrafo 1 e' altresi' applicabile ai superstiti delle persone, ivi contemplate, decedute prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8. 1) Gli articoli da 2 a 6 non troveranno applicazione nella misura in cui alle persone considerate all'articolo 1 del presente Accordo o ai loro superstiti siano concesse prestazioni, sulla base dei diritti di cui all'articolo 2 o sulla base dei periodi o infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui agli articoli da 3 a 5, dagli enti assicuratori tedeschi in base alla legislazione vigente in Germania e tenuto conto delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica federale di Germania e dei Regolamenti delle Comunita' europee sulla sicurezza sociale, oppure concesse da altri Enti tedeschi di diritto pubblico nel quadro dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici. 2) Il paragrafo primo e' applicabile per analogia alle persone alle quali secondo le norme di uno Stato terzo vengano erogate prestazioni in base ai diritti di cui all'articolo 2 o in base ai periodi od infortuni sul lavoro (malattie professionali) di cui agli articoli da 3 a 5.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, ove lo stesso non disponga diversamente, e' valida per quanto riguarda i diritti delle persone di cui all'articolo 1 e dei loro superstiti, la legislazione italiana, tenuto conto delle Convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale vincolanti per la Repubblica italiana nonche' i Regolamenti delle Comunita' europee sulla sicurezza sociale.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10. 1) Al fine di facilitare l'applicazione del presente Accordo il Comitato Consultivo per i danneggiati dalle opzioni, con sede in Bolzano, informera' le persone considerate dall'Accordo stesso circa i loro diritti e prestera' loro assistenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici con esso previsti. Il predetto Comitato inoltre svolgera', a domanda scritta e formale, gli accertamenti relativi alle circostanze di fatto ai fini della valutazione dei diritti in base alle norme concernenti le assicurazioni sociali o i trattamenti di quiescenza per i dipendenti pubblici e assimilati. Un fatto e' da ritenersi attendibile quando, in base ai risultati dei relativi accertamenti che debbono estendersi a tutti i possibili mezzi probatori previsti dalle norme tedesche, si possa desumere che esso sia effettivamente avvenuto. Il Comitato, in contraddittorio con il richiedente, rilascera' un certificato sull'esito dei predetti accertamenti. 2) Il certificato, convalidato dalle competenti Autorita' tedesche, dovra' essere presentato dal richiedente al competente Organo italiano e fara' piena prova ai fini della decisione di quest'ultimo. 3) Il competente Organo italiano, dopo la ricezione del certificato, comunichera', senza indugio al richiedente la decisione circa i periodi da prendere in considerazione, sulla base del presente Accordo, al momento del verificarsi dell'evento assicurativo e circa la possibilita' del versamento di contributi volontari nell'assicurazione generale obbligatoria italiana previsto dall'articolo 7. Qualora l'evento assicurativo si sia verificato prima della ricezione del certificato, il competente Organo italiano comunichera' senza indugio al richiedente la decisione circa le prestazioni da concedere, in applicazione del presente Accordo, secondo la legislazione italiana e procedera' alla erogazione delle prestazioni stesse. 4) Per i dipendenti pubblici l'esame della domanda e della documentazione allegata sara' effettuato, tenuto conto di quanto disposto dai paragrafi 1 e 2, da una apposita Commissione interministeriale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che comunichera' senza indugio la decisione di cui al paragrafo precedente circa i periodi e i servizi da prendere in considerazione e provvedera' a darne comunicazione alle competenti Amministrazioni per la erogazione delle prestazioni stesse. 5) Gli eventuali problemi inerenti all'attuazione delle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4 verranno risolti, su richiesta di una delle parti interessate, di comune accordo tra il Ministro federale del lavoro e dell'ordinamento sociale e i competenti Ministeri italiani.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11. 1) Gli eventuali contrasti relativi all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo dovranno essere risolti possibilmente dai competenti Uffici delle parti contraenti. 2) Qualora non fosse possibile risolvere in tal modo i contrasti, il relativo problema verra' sottoposto, dietro richiesta di una delle parti contraenti, al giudizio di un Tribunale arbitrale. 3) Il Tribunale arbitrale verra' costituito di caso in caso ed, allo scopo, ciascuna delle parti contraenti dovra' nominare un membro del medesimo; in seguito i due membri prescelti dovranno designare, di comune accordo, un Presidente che sia cittadino di un terzo Stato, il quale verra' ufficialmente nominato dai Governi di entrambe le parti contraenti. I membri del Tribunale arbitrale verranno nominati entro due mesi ed il Presidente, verra' nominato entro tre mesi dalla data in cui una delle parti contraenti avra' comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre il problema al giudizio di un Tribunale arbitrale. 4) In caso di non osservanza dei termini previsti dal paragrafo 3, ciascuna delle parti contraenti potra' richiedere al Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo di procedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo fosse cittadino di una delle parti contraenti, oppure fosse impedito, procedera' alle nomine il Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente fosse cittadino di una delle parti contraenti o fosse anche egli impedito, dovra' procedere alle nomine il primo membro della Corte, in ordine gerarchico, che non sia cittadino di una delle parti contraenti. 5) Il Tribunale arbitrale decidera', con maggioranza di voti, in base alle Convenzioni stipulate tra le parti contraenti ed in base al diritto internazionale generale. Le sue decisioni avranno valore vincolante. Ciascuna delle parti contraenti si dovra' assumere l'onere delle spese per il proprio membro e per il rappresentante nel procedimento dinnanzi al Tribunale arbitrale; l'onere delle spese per il Presidente del Tribunale arbitrale e delle altre spese verra' assunto in parti uguali da entrambe le parti contraenti. Il Tribunale arbitrale avra' facolta' di emettere una diversa pronuncia in ordine alle spese. Quanto al resto, il Tribunale arbitrale provvedera' a stabilire le proprie norme di procedura.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12. 1) Il presente Accordo, qualora non stabilisca diversamente, non costituisce alcun diritto alla corresponsione di prestazioni per periodi anteriori al 1 gennaio 1975. 2) L'efficacia di precedenti decisioni non si oppone all'applicazione del presente Accordo. 3) Per quanto riguarda i diritti costituiti in base al presente Accordo, i termini utili per la presentazione di domande, i termini di esclusione ed i termini di prescrizione, scaduti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, decorreranno nuovamente dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso per la durata di due anni, con effetto dal 1 gennaio 1975. 4) Le prestazioni determinate prima dell'entrata in vigore del presente Accordo potranno essere nuovamente definite, anche d'ufficio, in considerazione dell'Accordo stesso. Nei casi in cui da una nuova definizione, effettuata dietro relativa domanda oppure d'ufficio, dovessero risultare mancanti i presupposti per la concessione di prestazioni, oppure dovessero risultare diritti a prestazioni inferiori rispetto a quelle, concesse prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, si dovranno mantenere invariate le prestazioni fino ad allora concesse.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13. Il presente Accordo sara' valido anche per il Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non rilasci, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, una diversa dichiarazione nei confronti del Governo della Repubblica italiana.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14. Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. Ciascuna delle parti potra' denunciarlo e tale denuncia deve essere notificata all'altro Stato tre mesi prima della scadenza di ogni anno civile e prendera' effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15. 1) Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. I relativi strumenti saranno scambiati al piu' presto possibile a Roma. 2) L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio delle ratifiche, con effetto dal primo gennaio dell'anno 1975. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Accordo e lo hanno munito dei loro sigilli. FATTO a Bonn il 27 gennaio 1976 in due originali, redatti ciascuno in lingua italiana e in lingua tedesca; i due testi fanno ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per la Repubblica federale di Germania MARIO LUCIOLLI WALTER GEHLHOFF Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI