La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità è elevato da lire 11.000 milioni a lire 15.000 milioni. Il limite di spesa di lire 7.050 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1971, n. 582, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 9.050 milioni. Il limite di spesa di lire 2.730 milioni, previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato, a lire, 3.230 milioni. La maggiore spesa prevista dal primo e secondo comma del presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno 1977; quella di cui al terzo comma in quello del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1977.