DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;
Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, e' sostituito dal seguente: "Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni".
LEONE ANDREOTTI - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 maggio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5
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