LEGGE 13 aprile 1977, n. 216
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione, con allegato e protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 22 della convenzione stessa.
Art. 3
Le implicazioni finanziarie derivanti dalla attuazione della presente legge sono imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione delle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo, cosi' come modificato dall'articolo 4 della presente legge.
Art. 4
L'articolo 4 della legge 16 luglio 1974, n. 407, e' sostituito dal seguente: "La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80".
Art. 5
Il primo periodo del primo comma dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, e' sostituito dal seguente: "La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000".
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - RUFFINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE BRUXELLES, 11 OTTOBRE 1973 CONSIDERANDO l'interesse che presenta per l'economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine; CONSIDERANDO che le ricerche scientifiche e tecniche da intraprendere a tal fine daranno un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa; CONSIDERANDO che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuira' alla protezione ed alla sicurezza della popolazione; CONSIDERANDO che per raggiungere questi obiettivi e' necessario l'impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l'ambito nazionale; CONSIDERANDO che dalla relazione presentata dal Gruppo di esperti incaricato di elaborare un progetto al riguardo risulta che l'istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale e' il mezzo appropriato per conseguire i predetti obiettivi; CONSIDERANDO inoltre che questo Centro potra' contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori; CONSIDERANDO che le attivita' di questo Centro permetteranno altresi' di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale (O.M.M.), in particolare al sistema mondiale dell'Osservazione meteorologica mondiale (W.M.M.) e al Programma di ricerche sull'atmosfera globale (G.A.R.P.) intrapreso dall'Organizzazione meteorologica mondiale in collaborazione con il Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche (I.C.S.U.); CONSIDERANDO l'interesse che la creazione di tale centro puo' peraltro presentare per lo sviluppo dell'industria europea nel settore dell'informatica, HANNO DECISO di creare un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine e di definire le condizioni per il suo funzionamento e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI Signor Joseph VAN DER MEULEN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Belgio presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA Signor Niels ERSBOLL, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente della Danimarca presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Signor Ulrich LEBSANFT, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunita' Europee; IL CAPO DI STATO SPAGNOLO Signor Alberto ULLASTRES CALVO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione della Spagna presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE Signor Emile CAZIMAJOU, Rappresentante Permanente Aggiunto della Francia presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GRECIA Signor Byron THEODOROPOULOS, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Delegato Permanente della Grecia presso la Comunita' Economica Europea; IL PRESIDENTE D'IRLANDA Signor Brendan DILLON, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente dell'Irlanda presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Signor Giorgio BOMBASSEI FRASCANI DE VETTOR, Ambasciatore d'Italia, Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA Signor Petar MILJEVIC, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione della Jugoslavia presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI Signor E.M.J.A. SASSER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente dei Paesi Bassi presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE Signor Fernando de MAGALHAES CRUZ, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione del Portogallo presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA Signor Paul Henri WURTH, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione svizzera presso le Comunita' Europee; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA Signor Pentti TALVITIE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione della Finlandia presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA Signor Erik von SYDOW, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Capo della Missione della Svezia presso le Comunita' Europee; SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD Sir Michael PALLISER, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario, Rappresentante Permanente del Regno Unito presso le Comunita' Europee; I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. E' istituito un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, qui appresso denominato "Centro". 2. Gli organi del Centro sono il Consiglio ed il direttore. Il Consiglio e' assistito da un Comitato consultivo scientifico e da un Comitato finanziario. Ciascuno di tali organi e Comitati esercita le proprie funzioni entro i limiti e alle condizioni fissati dalla presente Convenzione. 3. I membri del Centro, qui appresso denominati "Stati membri", sono gli Stati firmatari della presente Convenzione. 4. Il Centro ha personalita' giuridica sul territorio di ciascuno degli Stati membri. In particolare, ha la capacita' giuridica di stipulare contratti, di acquistare e cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. 5. La sede del Centro e' situata a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire), nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. 6. Le lingue ufficiali del Centro sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco. Le lingue di lavoro sono il francese, l'inglese e il tedesco. Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 1. Gli obiettivi del Centro sono: a) sviluppare modelli dinamici dell'atmosfera per la preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine utilizzando metodi numerici; b) elaborare in maniera regolare i dati necessari alla preparazione di previsioni meteorologiche a medio termine; c) effettuare ricerche scientifiche e tecniche intese a migliorare la qualita' di dette previsioni; d) raccogliere e conservare i dati meteorologici adeguati; e) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri, nelle forme piu' idonee, i risultati degli studi e delle ricerche di cui alle lettere a) e c) e i dati di cui alle lettere b) e d); f) mettere a disposizione dei centri meteorologici degli Stati membri per le loro ricerche, con priorita' per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacita' di calcolo; g) contribuire all'attuazione dei programmi dell'Organizzazione meteorologica mondiale; h) contribuire al perfezionamento del personale scientifico dei centri meteorologici degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche. 2. Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento degli obiettivi definiti al paragrafo 1. 3. In linea generale, il Centro pubblica o rende in ogni altro modo disponibili, alle condizioni fissate dal Consiglio, i risultati scientifici e tecnici delle sue attivita', purche' detti risultati non siano contemplati all'articolo 15.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 1. Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il piu' ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonche' con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attivita' siano collegate con i suoi obiettivi. 2. Il Centro ha inoltre la facolta' di concludere accordi di cooperazione: a) con degli Stati, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera e); b) con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera k). 3. Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacita' di calcolo del Centro.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 1. Il Consiglio dispone dei poteri e adotta, i provvedimenti necessari all'esecuzione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio e' composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti. Un rappresentante dell'Organizzazione meteorologica mondiale e invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualita' di osservatore. 3. II Consiglio elegge tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti piu' di due volte consecutive. 4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno. Esso viene convocato a richiesta del presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che il Consiglio decida altrimenti in casi eccezionali. 5. Per l'esecuzione del loro mandato, il presidente e il vicepresidente possono fare appello al concorso del direttore. 6. Il Consiglio puo' istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 1. Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto. 2. Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l'importo dei suoi contributi arretrati supera l'importo dei contributi da esso dovuti in virtu' dell'articolo 13 per l'esercizio finanziario in corso e per l'esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera m), puo' tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare. 3. Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell'intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto e' necessaria per costituire il quorum in tali decisioni. 4. Per la constatazione dell'unanimita' e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonche', nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita': a) fissa il limite massimo delle spese per l'esecuzione del programma delle attivita' del Centro relativo ai cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione; b) delibera sull'ammissione di nuovi membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3; c) decide, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, in merito al ritiro della qualita' di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto; d) decide in merito allo scioglimento, del Centro conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2; e) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con degli Stati; esso puo' autorizzano a concludere detti accordi; f) conclude, con uno o piu' Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 del protocollo sui privilegi e le immunita' previsto all'articolo 16, ogni accordo complementare per l'esecuzione di tale protocollo. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreche' l'insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro: a) adotta il regolamento finanziario del Centro; b) adotta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell'organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed approva la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il direttore a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma; c) decide, su proposta del direttore, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante; d) delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 19; e) decide l'eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto; f) fissa, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, le modalita' di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi: a) adotta il proprio regolamento interno; b) adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprieta' industriale e ai diritti d'autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell'esercizio delle loro funzioni; c) approva l'accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio e' situata la sede del Centro; d) nomina il direttore del Centro e il suo supplente per una durata di cinque anni al massimo; il loro mandato puo' essere rinnovato una o piu' volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni; e) fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l'ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all'articolo 14, paragrafo 2; f) puo' porre fine al mandato del direttore o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro, applicabili; g) approva il regolamento interno del Comitato consultivo scientifico conformemente all'articolo 7 paragrafo 4; h) fissa, conformemente all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2; i) adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), il programma di attivita' del Centro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11; j) delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell'esercizio trascorso, nonche' sul bilancio delle attivita' e delle passivita' del Centro e da' atto al direttore dell'esecuzione del bilancio; k) autorizza il direttore a negoziare accordi di cooperazione con gli organismi scientifici e, tecnici nazionali degli Stati membri, e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attivita' hanno un rapporto con i suoi obiettivi; puo' autorizzarlo a concludere tali accordi; l) fissa le condizioni alle quali l'utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2 puo' essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche; m) decide sull'eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto; n) adotta, conformemente all'articolo 18, le raccomandazioni rivolte agli Stati membri sugli emendamenti da apportare alla presente Convenzione; o) determina, conformemente all'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunita' previsto all'articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonche' le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14 dello stesso protocollo. 4. Quando non e' prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.
Convenzione - art. 7
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