DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235

Type DPR
Publication 1977-03-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:

Art. 01

1.Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.

2.Le funzioni relative alla materia ''energia'' di cui al comma 1 concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.

4.Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3 sono effettuati previo parere obbligatorio della provincia territorialmente interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

Art. 1

((

2.Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonche' dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le societa' di cui all'articolo 10 hanno facolta', nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attivita' di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonche' acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3.Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonche' le loro imprese. Per societa' degli enti locali e per societa' di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le societa' di capitali nelle quali gli enti locali o gli enti di cui all'articolo 10 o le societa' da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale.

))

Art. 1-bis

1.Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)).

3.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

4.Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

6.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

7.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

8.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

9.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

10.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

11.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

12.COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N.289

13.((...)) al concessionario uscente spetta un'indennita' stabilita con le modalita' e i criteri di cui all'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

14.Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attivita' senza necessita' di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonche' alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 7 NOVEMBRE 2006, N. 289.

15.Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo. (4)

15-bis.Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

16.I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonche' dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.

Art. 1-ter

Art 1-ter

1.A decorrere dal 1 gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali.

2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonche' le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le societa' cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformita' a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica.

3.A decorrere dal 1 gennaio 2031 le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche. ((In alternativa alla procedura di affidamento mediante gara, la provincia autonoma competente puo' prevedere che le concessioni per le attivita' di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 siano rimodulate all'esito della procedura stabilita dall'articolo 1, commi 50, 51, 52 e 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei termini ivi indicati. Alle funzioni previste dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 207 del 2024 provvedono gli organi di ciascuna provincia autonoma in base al relativo ordinamento, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) per la valutazione dei piani straordinari di investimento.))

4.Nel caso in cui l'ente locale, o l'ente di cui all'articolo 10, eserciti mediante un'unica azienda o societa' sia le attivita' di produzione che quelle di distribuzione dell'energia elettrica, ne assicura la separazione contabile ed amministrativa.

5.Con effetto dalla data di cui al comma 1 le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni trasferite. Relativamente al trasferimento alle province degli archivi e dei documenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 4.

Art. 1-quater

Art 1-quater ((

1.In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attivita' di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle societa' di cui all'articolo 10. Le province possono altresi' destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e societa', dalle societa' concessionarie, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attivita' correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresi' i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

Art. 2

Le deliberazioni degli enti locali relative a nuove assunzioni del servizio di distribuzione di energia elettrica sono rese esecutive dal competente organo provinciale previo accertamento della loro rispondenza alle indicazioni contenute in un piano della distribuzione approvato ((con provvedimento della provincia territorialmente competente)) e rispondente a criteri di economicita' e di piu' razionale utilizzazione dell'energia elettrica a disposizione del fabbisogno locale. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono trasmesse dal presidente della giunta provinciale competente per territorio al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3

Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente art. 1, qualora svolgano attivita' di distribuzione di energia elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 4

Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione e' stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto ((del presidente della giunta provinciale territorialmente competente)) sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi. Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attivita' di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonche' i relativi rapporti giuridici.

Art. 5

L'indennizzo relativo ai beni trasferiti e' stabilito dal commissario del Governo competente per territorio, sentita la provincia, in relazione al valore di stima determinato dall'ufficio tecnico erariale applicando i seguenti criteri di valutazione: a) per gli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche all'Enel, facendo riferimento all'importo determinato in favore delle imprese, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento nel periodo successivo al trasferimento, da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII,((...)); b) per gli impianti e le opere di ammodernamento poste in essere dall'Enel, facendo riferimento al costo di realizzazione degli impianti ed opere, decurtato dell'importo relativo al deprezzamento da commisurarsi ai coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale 29 ottobre 1974, gruppo XVII, ((...)). L'ammontare dell'indennizzo spettante alle imprese diverse dall'Enel viene stabilito secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni ed integrazioni. Salvo diverso accordo tra, le parti, l'indennizzo di cui al primo comma e' corrisposto in dieci anni, in venti semestralita' uguali, a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento ((del presidente della giunta provinciale territorialmente competente)) . Sulle somme dovute a titolo di indennizzo e' corrisposto l'interesse del 7,50% in ragione di anno.((1)) ((A seguito della presentazione di formale richiesta di trasferimento da parte degli enti locali di cui all'articolo 1, resa esecutiva ai sensi dell'articolo 2, o degli enti e delle societa' di cui all'articolo 10, gli impianti di cui agli articoli precedenti sono trasferiti nel termine di novanta giorni. Il Commissario del Governo a seguito del trasferimento dara' inizio alla procedura volta alla determinazione dell'indennizzo secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.))

Art. 6

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