LEGGE 13 aprile 1977, n. 238

Type Legge
Publication 1977-04-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 13 dell'accordo stesso.

LEONE ANDREOTTI - FORLANI - RUFFINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA MERCANTILE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria, nel desiderio di sviluppare la navigazione marittima mercantile tra i loro due Paesi e di dare il proprio contributo allo sviluppo della navigazione internazionale, applicando il principio della liberta' della navigazione marittima mercantile, hanno deciso di stipulare il presente Accordo. Articolo 1 La collaborazione tra i due Paesi nel settore della navigazione marittima mercantile si basera' sui principi della parita' dei diritti, del reciproco vantaggio e della mutua assistenza.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Ai fini del presente Accordo: a) per "nave dello Stato contraente" si intende qualsiasi nave mercantile registrata in un porto dello Stato stesso; b) per "membro dell'equipaggio della nave" si intende qualsiasi persona, compreso il Comandante, che esplichi effettivamente una qualsiasi attivita' a bordo della nave durante la navigazione, connessa al funzionamento della nave stessa e ai servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo dell'equipaggio.

Accordo - art. 3

Articolo 3 Gli Stati contraenti confermano il principio della liberta' della navigazione marittima mercantile e dichiarano che si asterranno dall'applicazione di misure discriminatorie che possano danneggiare la navigazione marittima mercantile dell'altro Stato contraente oppure pregiudicare la scelta della bandiera.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Accordo, gli Stati contraenti prenderanno le misure necessarie per migliorare i collegamenti marittimi mercantili tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria e per sviluppare ulteriormente i rapporti in questo settore. In particolare: a) incoraggeranno la partecipazione delle navi della Repubblica italiana e della Repubblica Popolare di Bulgaria ai traffici marittimi tra i porti dei due Stati e non ostacoleranno le navi battenti la bandiera dell'altro Stato contraente ad effettuare traffici tra i porti del medesimo Stato e i porti di altri Paesi; b) collaboreranno per eliminare gli eventuali ostacoli che rendessero difficoltoso lo sviluppo dei traffici marittimi tra i porti dei due Stati. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di navi battenti bandiera di Stati terzi di partecipare ai traffici marittimi tra i porti degli Stati contraenti.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Ciascuno degli Stati contraenti accordera' alle navi dell'altro Stato il medesimo trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda l'accesso e l'uscita dai porti e la loro utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, per le merci e per i passeggeri, nonche' per le operazioni commerciali e le facilitazioni di ogni specie quali l'assegnazione del posto di ormeggio, di carico o di scarico. L'eguaglianza di trattamento si estende anche ai diritti ed alle tasse, portuali e marittimi, di ogni genere.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Gli Stati contraenti, nei limiti della propria legislazione e dei regolamenti portuali, prenderanno le misure necessarie per abbreviare la sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare lo svolgimento delle formalita' di polizia, doganali, sanitarie ed altre in vigore nei porti stessi.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le navi battenti bandiera di uno degli Stati contraenti, in possesso dei documenti necessari attestanti la loro nazionalita', conformemente alla loro legislazione nazionale, saranno considerate navi di questo Stato contraente. I documenti di bordo, rilasciati o riconosciuti dalle competenti Autorita' di uno degli Stati contraenti per le navi battenti la propria bandiera, sono riconosciuti dall'altro Stato contraente. Le navi di ciascuno degli Stati contraenti, munite di certificati di stazza, rilasciati secondo la legislazione vigente, non saranno sottoposte a nuove misurazioni nei porti dell'altro Stato. In caso di modifica del sistema di misurazione della stazza da parte di uno degli Stati contraenti, il medesimo deve dame comunicazione all'altro, allo scopo di poter determinare le condizioni di equivalenza.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Ciascuno degli Stati contraenti riconoscera' quale documento di identita' dei membri degli equipaggi, rispettivamente: - per le navi della Repubblica italiana, il "libretto di navigazione."; - per le navi della Repubblica Popolare di Bulgaria, il "passaporto marittimo".

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le persone munite del documento di identita', previsto all'articolo 8 del presente Accordo, sempre che siano iscritte nel ruolo di equipaggio della nave e riportate nell'elenco rimesso alle Autorita' portuali, possono ottenere permessi, con validita' giornaliera e senza diritto di pernottamento, per scendere a terra durante la sosta della nave nei porti dell'altro Stato contraente, senza lasciare la citta' sede del porto. Scendendo a terra e ritornando a bordo, i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi al controllo della dogana e dei documenti di identita', secondo i regolamenti vigenti in quel porto.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Ai marittimi che siano cittadini di uno dei due Stati contraenti sara' consentito di attraversare il territorio dell'altro Stato contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questo Stato o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento di identita' di cui all'articolo 8 del presente Accordo, munito del visto necessario rilasciato dalle competenti Autorita' dell'altro Stato contraente, sulla base di una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o dal suo Agente o dal comandante della nave. I suddetti visti sui documenti di identita' verranno rilasciati dalle competenti Autorita' di ciascuno degli Stati contraenti, nel periodo di tempo piu' breve possibile. Le medesime Autorita' tuttavia si riservano il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno nel rispettivo territorio ai marittimi dell'altro Stato contraente non desiderabili. I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuno degli Stati contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Accordo - art. 11

Articolo 11 Nell'interesse della navigazione il Comandante della nave di uno degli Stati contraenti che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente, o un membro dell'equipaggio da lui designato, otterranno senza indugio dalle Autorita' competenti, per una durata sufficiente, il permesso di cui all'articolo 9 per visitare il funzionario consolare dello Stato di bandiera o il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave. Il rappresentante della Compagnia proprietaria o noleggiatrice della nave otterra' analogo permesso per recarsi dal funzionario consolare o su nave dello Stato contraente che si trovi in un porto dell'altro Stato contraente.

Accordo - art. 12

Articolo 12 Le navi di ciascuno degli Stati contraenti che approdano in uno dei porti dell'altro Stato contraente per scaricare parte del loro carico, proveniente dall'estero, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato visitato, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto, sia dello stesso Stato, sia di uno Stato terzo, senza che detto carico sia soggetto ad alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente. Le navi sopraindicate, quando passano da un porto di uno degli Stati contraenti ad altri porti del medesimo Stato per effettuare o completare il proprio carico destinato all'estero, non saranno sottoposte ad un trattamento diverso da quello cui sono assoggettate le navi nazionali in casi analoghi. Con il permesso delle Autorita' competenti, possono essere effettuati trasporti diretti di carichi da una nave all'altra dello stesso Stato contraente, senza passare attraverso depositi intermedi a terra o galleggianti, e senza pagare imposte o diritti, salvo quelli per la sorveglianza.

Accordo - art. 13

Articolo 13 Nel caso che una nave di uno degli Stati contraenti subisca avaria od altro incidente nelle acque territoriali o sulla costa dell'altro, la nave ed il carico usufruiranno nel territorio di questo ultimo degli, stessi diritti e benefici che si concedono alle navi e carichi nazionali. Al Comandante, all'equipaggio ed ai passeggeri, come pure alla nave stessa ed al suo carico, saranno prestati in ogni momento l'aiuto e l'assistenza necessari, uguali e con le stesse modalita', con cui si prestano alle navi nazionali. Il carico e gli oggetti recuperati da una nave che ha subito incidente od altro sinistro, non saranno sottoposti ad alcun dazio ne' ad altri diritti doganali di importazione, quando si trovino allo stato di merce estera e comunque non siano destinati all'utilizzazione o al consumo sul territorio dell'altro Stato contraente. L'esecuzione delle operazioni di salvataggio, come pure la loro organizzazione, saranno subordinate alle leggi dello Stato che ha organizzato il salvataggio.

Accordo - art. 14

Articolo 14 Le Autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti non conosceranno delle controversie civili riguardanti il Comandante, gli ufficiali e i membri dell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'altro Stato contraente, qualora dette controversie concernano l'adempimento degli obblighi discendenti dal contratto di arruolamento.

Accordo - art. 15

Articolo 15 I pagamenti e tutte le spese relative al trasporto marittimo tra i due Stati contraenti saranno effettuati in conformita' alle disposizioni dell'Accordo sui pagamenti vigente tra i due Stati. Gli Stati contraenti si impegnano a stipulare al piu' presto possibile un accordo diretto ad eliminare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio, della navigazione marittima mercantile.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Il trattamento che i due Stati contraenti reciprocamente si concedono con il presente Accordo no si estende: a) all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altro Stato ed alla navigazione interna; b) all'esercizio della pesca; c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; d) ai privilegi concessi alle societa' sportive; e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali; f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti; g) ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere, o a quei porti, a quelle zone o parte di porti, destinati esclusivamente e prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone e parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Sulla base di intese tra gli organi competenti degli Stati contraenti, delegazioni degli stessi possono riunirsi per esaminare tutte le questioni di reciproco interesse connesse al presente Accordo e concordare le possibili soluzioni.

Accordo - art. 18

Articolo 18 Il presente Accordo entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e restera' in vigore fino a dodici mesi della data in cui uno degli Stati contraenti ne avra' notificata la denuncia per iscritto all'altro Stato contraente. FATTO a Roma il 23 giugno 1975, in doppio originale, in italiano ed in bulgaro, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana RUMOR Per il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria MLADENOV Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

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