La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro il 31 maggio 1978.