DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. 241

Type DPR
Publication 1977-05-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Ritenuto che le attuali particolari esigenze dell'ordine pubblico rendono necessario, anche in relazione alla situazione deficitaria degli organici dell'Arma, il richiamo di graduati e militari di truppa dei carabinieri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.

Art. 2

Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

LEONE LATTANZIO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1977

Registro n. 14 Difesa, foglio n. 141

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