LEGGE 2 maggio 1977, n. 253

Type Legge
Publication 1977-05-02
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.