LEGGE 2 maggio 1977, n. 253
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento all'articolo VII della convenzione di Londra del 9 aprile 1965 sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottato a Londra il 19 novembre 1973.
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