LEGGE 2 maggio 1977, n. 264
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 111 dell'accordo stesso.
Art. 3
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - RUFFINI - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP) Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP) LE PARTI CONTRAENTI, DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione della qualita' delle derrate deteriorabili nel corso del loro trasporto', in particolare nell'ambito degli scambi internazionali, RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione puo' favorire lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili, HANNO CONVENUTO quanto segue: ARTICOLO 1. Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2. Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinche' la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente puo' riconoscere la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di uno Stato che non e' Parte contraente.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto, - di derrate surgelate e congelate, - di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate, nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti. Nel caso di trasporti comprendenti uno o piu' tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovra' essere considerato a parte. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o piu' trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti. 3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovra' essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili rapportabili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno. 2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo, non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, a) nessuno avra' il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorita' competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanita' pubblica e se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorita' per il rilascio dell'autorizzazione; b) ciascuna Parte contraente potra', per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che cio' non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fissera'. 3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e' richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui cio' e' connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire. 4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo: - nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che e' lo speditore in conformita' al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore; - negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Ciascuna Parte contraente adottera' tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo. 2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7. Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere piu' severe di quelle previste dal presente Accordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunichera' alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8. L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo: a) firmandolo, b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica, oppure c) aderendovi. 2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo II del mandato di tale Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore. 3. Il presente Accordo sara' aperto alla firma fino al () 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sara' aperto all'adesione. 4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. ------ () In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cessera' di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale. 2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, puo' in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verra' applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sara' applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12. 1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La denunzia avra' effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 13. Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque nel corso di un qualunque periodo di dodici mesi consecutivi.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sara' applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile. Il presente Accordo sara' applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non e' ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore. 2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile, potra', conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verra' risolta, per quanto e' possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa. 2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali e' sorta la controversia e sara' rinviata di conseguenza ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potra' rivolgersi al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la soluzione. 3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' del paragrafo precedente sara' vincolante per le Parti contraenti in causa.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16. 1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva. 2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potra' ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potra' presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notifichera' detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indira' una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avra' comunicato il proprio consenso a tale richiesta. 2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avvisera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare nel termine di tre mesi le proposte che esse desidererebbero veder esaminate alla conferenza. Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza. 3. Il Segretario generale invitera' ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.
Accordo-art. 18
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