LEGGE 23 maggio 1977, n. 265
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 9 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e sostituito dal seguente: "Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano, rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda. In materia di modelli di utilità e di modelli e disegni ornamentali non si concedono brevetti completivi".
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