La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennità mensile per servizio di istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, in favore dei funzionari di pubblica sicurezza, delle appartenenti al Corpo della polizia femminile, del personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia nonchè dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di L. 25.000. A decorrere dalla stessa data l'indennità mensile per servizio di istituto spetta anche agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, nelle stesse misure fissate dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni.